Cassazione Penale, Sentenza n. 31670/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., sostenendo che l'unico elemento probatorio a suo carico era la mera assunzione della carica di legale rappresentante/presidente del consiglio di amministrazione della società imputata per gestione di rifiuti speciali pericolosi senza autorizzazioni, e che tale elemento non giustificava la prevalenza della declaratoria di estinzione (prescrizione) rispetto a una pronuncia di proscioglimento nel merito.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene applicabile il principio secondo cui, quando sussiste una causa di estinzione del reato (qui la prescrizione), non è consentito in sede di legittimità il sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a pronunciarsi immediatamente sulla causa estintiva. Si richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Tettamanti e successivi). Si osserva inoltre che l'imputato non ha mai rinunciato alla prescrizione (facoltà che avrebbe potuto esercitare per ottenere il proscioglimento nel merito). Sul merito la Corte rileva che il ricorrente non contesta l'esistenza oggettiva del reato e che la carica apicale rivestita è elemento significativo, specie in una contravvenzione in cui rileva la colpa. Per l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, legge n.103/2017.
Norme richiamate
Invocata dal ricorrente come norma violata per presunta errata valutazione probatoria; la Corte però considera che, avendo efficacia una causa estintiva (prescrizione), non è sindacabile in Cassazione la motivazione della sentenza impugnata ai fini di un diverso esito sostanziale
Norma indicata nel capo d'imputazione originario (concorso di persone nel reato); non oggetto di specifico sindacato in Cassazione nel caso di specie
art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
Norma richiamata per la qualificazione del reato (illecito ambientale relativo alla gestione di rifiuti); la Corte parte dall'accertata esistenza oggettiva del reato per motivare la non manifesta innocenza del ricorrente
Applicata per l'addebito delle spese a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso; la Corte esercita la facoltà di aumentare la sanzione in ragione della colpa del ricorrente
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Norma che ha introdotto la facoltà di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; utilizzata dalla Corte per fissare in €3.000,00 la somma dovuta alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Quando nei confronti dell'imputato sussiste una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) accertata nel processo, in sede di legittimità non è consentito sindacare la motivazione della sentenza impugnata per ottenere un diverso esito sul merito: la declaratoria dell'estinzione prevale e il giudice di rinvio deve procedere immediatamente
- Se l'imputato desidera ottenere il proscioglimento pieno e non l'applicazione della prescrizione, ha la possibilità di rinunciare alla prescrizione già in sede di gravame; la mancata rinuncia rende difficoltoso ottenere in Cassazione una pronuncia di proscioglimento sul merito
- La semplice contestazione della debolezza della prova non può, di per sé, impedire la declaratoria di una causa estintiva: contraddittorietà o insufficienza probatoria non prevalgono rispetto all'applicazione automatica della causa estintiva
- Il ruolo rivestito dall'imputato (es. legale rappresentante o presidente del cda) può essere elemento rilevante di responsabilità, specialmente per reati/contravvenzioni in cui rileva la colpa e la gestione diretta dell'attività aziendale
- In casi analoghi è utile per l'imputato valutare tempestivamente la strategia processuale (es. rinuncia alla prescrizione o contestazione formale dell'esistenza del reato) perché, una volta dichiarata la prescrizione, il sindacato in Cassazione è fortemente limitato
- La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Tettamanti e seguenti) costituisce orientamento costante sul divieto di sindacare le motivazioni quando esiste una causa estintiva; va considerata nelle valutazioni difensive
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