Sentenza n. 1684/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto e archiviazione dell’istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione di un impianto eolico
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato nel 2022 un’istanza di PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006. A seguito della richiesta regionale di integrazioni documentali, la società aveva depositato la documentazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 27-bis, comma 3, deducendo un malfunzionamento del portale telematico SUAP Calabria. Nelle more aveva inoltre presentato una modifica progettuale. La Regione aveva comunicato i motivi ostativi e poi disposto l’archiviazione della pratica, ritenendo sia tardiva la produzione delle integrazioni sia non ammissibile la modifica, in quanto relativa a un progetto sostanzialmente diverso da quello originario. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, degli artt. 1 e 14 ss. della l. 241/1990, delle Linee guida allegate al d.m. 10 settembre 2010 e dei principi di dissenso costruttivo e di massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e sviamento, contestando il rilievo attribuito alla modifica progettuale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, del divieto di aggravamento procedimentale, dei principi di buon andamento, imparzialità e legittimo affidamento, nonché delle direttive europee sulle fonti rinnovabili, sostenendo che la modifica dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 avrebbe imposto la conversione del procedimento PAUR in procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione unica e che la Regione avrebbe dovuto dichiararsi incompetente a proseguire il PAUR.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che l’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, come modificato nel 2023, non impone la conversione di tutti i procedimenti PAUR pendenti in procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica. La disposizione prevede soltanto che, per i procedimenti di valutazione ambientale in corso, il procedimento unico possa essere avviato anche nelle more della verifica di assoggettabilità a VIA o della VIA; il verbo “può” esprime una facoltà e non un obbligo. Non sussisteva quindi alcun obbligo della Regione di dichiararsi incompetente o di disporre la prosecuzione dell’istanza secondo il diverso modello autorizzatorio. Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che il provvedimento era plurimotivato e fondato anche sull’autonoma ragione della tardiva presentazione delle integrazioni documentali, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 27-bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Tale ragione era stata esplicitata nella comunicazione dei motivi ostativi e nel provvedimento finale; inoltre, nel procedimento la società l’aveva conosciuta e aveva tentato di contrastarla invocando un malfunzionamento del portale telematico. Poiché il ricorso non aveva censurato specificamente la tardività, l’eventuale accoglimento delle doglianze relative alla modifica progettuale non avrebbe potuto procurare l’annullamento dell’atto, sorretto da un’autonoma ragione non contestata. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
termine perentorio di trenta giorni per la produzione della documentazione integrativa richiesta
Il termine previsto dal comma 3 per il deposito delle integrazioni documentali è stato qualificato come perentorio; la sua scadenza costituisce autonoma ragione ostativa alla prosecuzione del procedimento, se non specificamente contestata.
art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003
Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso [...] il procedimento unico [...] può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA
La disposizione non impone la conversione dei procedimenti PAUR pendenti nel procedimento unico per l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti; la previsione dell’avvio del procedimento unico è facoltativa.
art. 47, comma 3, lett. c), d.l. 13/2023, convertito dalla l. 41/2023
La novella ha modificato l’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, senza introdurre un obbligo generalizzato di conversione dei procedimenti PAUR in corso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità derivante dalla mancata contestazione di tutte le ragioni poste a fondamento del provvedimento plurimotivato.
Massime di principio
- La modifica dell’art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 non determina la conversione automatica dei procedimenti PAUR pendenti in procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica; la possibilità di avviare il procedimento unico in pendenza della valutazione ambientale è facoltativa e non impone all’amministrazione di dichiararsi incompetente nel procedimento PAUR.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestare ciascuna ragione idonea, da sola, a sorreggere l’atto. La mancata impugnazione di una motivazione autonoma rende inammissibili, per carenza di interesse, le censure rivolte contro le sole altre motivazioni, poiché il loro eventuale accoglimento non comporterebbe l’annullamento dell’atto.
- La qualificazione legislativa come perentorio del termine per la presentazione delle integrazioni documentali nel procedimento PAUR consente all’amministrazione di considerare la tardività una distinta ragione ostativa alla prosecuzione del procedimento, purché essa sia esplicitata nell’iter procedimentale e nel provvedimento conclusivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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