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Parere

Parere n. 249/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- e la Prefettura di -OMISSIS- avverso il silenzio rigetto della Prefettura su ricorso gerarchico proposto dalla signora -OMISSIS- -OMISSIS- in data 29 marzo 2024 per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di -OMISSIS- ha variato la residenza anagrafica del signor -OMISSIS- -OMISSIS- da contrada -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico relativo alla variazione d’ufficio della residenza anagrafica di un privato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto alla Prefettura contro il provvedimento del Comune che aveva variato d’ufficio la residenza anagrafica di un privato, trasferendola da una contrada a una via dello stesso Comune e iscrivendolo nel nucleo familiare di un’altra ricorrente. Sono state dedotte violazioni di legge ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, incompetenza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e chiesto il rigetto. La questione preliminare esaminata dalla Sezione riguarda la giurisdizione competente sulle controversie relative all’iscrizione, variazione e cancellazione dai registri anagrafici.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In applicazione dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Il riparto deve essere determinato secondo il criterio del petitum sostanziale, individuando la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta. Le controversie sull’iscrizione, variazione e cancellazione dai registri anagrafici riguardano diritti soggettivi, poiché l’attività dell’ufficiale d’anagrafe è vincolata e i presupposti sono stabiliti da norme di relazione senza margini di discrezionalità amministrativa. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Osservazioni

Giurisdizione sul ricorso straordinario

Il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie rientranti nella giurisdizione amministrativa; non può essere utilizzato per controversie devolute al giudice ordinario.

Iscrizione e variazione della residenza anagrafica

Le controversie relative all’iscrizione, variazione e cancellazione dai registri anagrafici riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria, in ragione della natura vincolata dell’attività dell’ufficiale d’anagrafe.

Salvezza degli effetti della domanda

La domanda può essere riproposta dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione del ricorso straordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010

    Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa

    La disposizione esclude il ricorso straordinario per le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 5, comma 2, legge n. 1228/1954

    È richiamato quale base del ricorso gerarchico improprio al Prefetto in materia anagrafica.

  • art. 36 d.P.R. 223/1989

    È richiamato, insieme all’art. 5, comma 2, della legge n. 1228/1954, in relazione al ricorso gerarchico improprio al Prefetto.

  • art. 11 d.P.R. 223/1989

    È richiamato con riferimento all’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica.

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    È implicitamente riferibile alla salvezza degli effetti della domanda e alla riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine indicato dalla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile soltanto quando la controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa; il difetto di tale giurisdizione determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Il riparto di giurisdizione deve essere stabilito in base al petitum sostanziale, individuato alla luce della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione giuridica fatta valere, non della qualificazione formale attribuita dalla parte.
  • Le controversie relative all’iscrizione, variazione e cancellazione dai registri anagrafici riguardano diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’attività anagrafica è vincolata e non esprime esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione presidenziale, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali nei limiti delle preclusioni e decadenze già maturate.

Ricorso straordinario sulla variazione della residenza anagrafica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro il Comune di -OMISSIS- e la Prefettura di -OMISSIS-. L’impugnazione concerneva il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato contro la variazione d’ufficio della residenza anagrafica di un privato.

Premesse e vicenda amministrativa

Il Comune aveva avviato, a partire dal 2022, più procedimenti diretti alla cancellazione o variazione anagrafica dell’interessato. Secondo i ricorrenti, il Comune aveva poi modificato l’indirizzo di residenza e inserito il soggetto nel nucleo familiare di un’altra ricorrente, senza che quest’ultima ne fosse informata. La variazione sarebbe stata conosciuta soltanto nel marzo 2024.

La interessata aveva proposto ricorso gerarchico alla Prefettura in data 29 marzo 2024, chiedendo l’annullamento del provvedimento comunale. Avverso il silenzio-rigetto formatosi su tale ricorso è stato proposto il ricorso straordinario notificato il 13 novembre 2024.

Motivi dedotti e contraddittorio

I ricorrenti hanno denunciato violazioni di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, tra cui ingiustizia manifesta, incompetenza, contraddittorietà tra diverse determinazioni comunali e difetto di istruttoria.

Il Ministero dell’interno ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti e ha chiesto il rigetto del gravame. La Sezione ha dato atto della piena instaurazione del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa ai ricorrenti, che avevano depositato memoria di replica.

Questione preliminare: riparto di giurisdizione

La Sezione ha esaminato preliminarmente la giurisdizione. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Il criterio applicabile è quello del petitum sostanziale, da individuare considerando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, secondo gli orientamenti richiamati della Corte di cassazione a Sezioni unite.

Natura delle controversie anagrafiche

La Sezione ha richiamato il consolidato principio secondo cui le controversie sull’iscrizione e sulla cancellazione dai registri anagrafici riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria. L’attività dell’ufficiale d’anagrafe è infatti vincolata: la legge stabilisce rigidamente i presupposti per l’iscrizione, la variazione e la cancellazione, senza attribuire all’amministrazione un potere discrezionale idoneo a incidere su interessi legittimi.

Ne consegue che la contestazione della variazione della residenza, anche quando formalmente diretta contro un provvedimento comunale o contro il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico al Prefetto, deve essere proposta davanti al giudice ordinario.

Esito e rimedi successivi

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario.

Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché essa venga riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. Restano ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorsoResponsabile del procedimento e competenza
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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