Cassazione Civile, Ordinanza n. 19510/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una coerede che sosteneva di avere posseduto per oltre vent'anni, uti dominus, non solo un terreno già usucapito dal nonno delle parti, ma anche una porzione di fabbricato da lei edificata e rifinita, con il relativo magazzino al piano terra e la corte circostante. Dopo un primo rigetto, la Corte d'appello aveva escluso la pretesa valorizzando deposizioni testimoniali e ritenendo che, fino al 1989, il possesso del fondo fosse stato del nonno, con conseguente insussistenza del possesso utile della ricorrente. In cassazione la parte soccombente deduceva violazione degli artt. 1158, 1164 e 1102 c.c., sostenendo che, in caso di compossesso tra coeredi, per usucapire la quota altrui era indispensabile una prova del possesso ad excludendum e di una interversione del possesso, prova che a suo dire mancava; inoltre contestava la sufficienza delle prove testimoniali, limitate alla durata della detenzione dell'immobile e non anche all'animus possidendi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura. Ha chiarito che il principio richiamato dalla ricorrente sul coerede che usucapisce la quota degli altri non impone una interversione del titolo, ma soltanto l'estensione del possesso in termini di esclusività, tale da manifestare un possesso uti dominus e non più uti condominus. Nel caso concreto, però, la ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare un compossesso coereditario utile alla doglianza: il terreno non era comune alla ricorrente, gli appartamenti erano in proprietà esclusiva dei due fratelli, e la corte pertinenziale pro indiviso era ritenuta una porzione condominiale per legge. È stata quindi confermata la decisione di merito con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione ventennale; la Corte ribadisce che il coerede può usucapire la quota altrui senza necessità di interversione, ma deve possedere in modo esclusivo uti dominus
invocato dalla ricorrente in tema di interversione del possesso; la Corte esclude che sia necessaria, nei rapporti tra coeredi, una mutazione formale del titolo, essendo sufficiente l'estensione del possesso in termini di esclusività
richiamato dalla ricorrente in relazione al godimento della cosa comune; la Corte osserva che nel caso concreto non vi era una situazione di compossesso rilevante sui beni indicati
menzionato nel precedente giudizio di legittimità per la pretermissione della domanda relativa alle costruzioni sul terreno, che aveva determinato cassazione con rinvio
richiamato dalla Corte d'appello nel valutare le prove testimoniali e il compendio probatorio
menzionato nel primo grado in relazione all'eccezione di giudicato sulla precedente decisione di usucapione
richiamato per affermare che la corte pertinenziale rientrava nella condominialità legale
norma che ha consentito la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio
richiamato per la definizione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata e in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il coerede che permane nel godimento del bene ereditario può usucapire la quota degli altri coeredi senza necessità di interversione del titolo, purché il possesso si estenda in modo esclusivo e incompatibile con il godimento altrui, manifestando in modo univoco l'animus di possedere uti dominus.
- Non è sufficiente, per escludere la condominialità o la comproprietà di fatto, la mera astensione degli altri partecipanti dall'uso del bene: occorre una condotta del possessore che renda percepibile l'esercizio esclusivo del potere di fatto sulla cosa.
- La pretesa di usucapione deve essere verificata in relazione al bene concretamente individuato: se il bene non è comune al soggetto che invoca l'usucapione, manca il presupposto stesso del compossesso coereditario invocato a fondamento della censura.
- Quando il giudice di merito ricostruisce il possesso sulla base delle prove raccolte, in cassazione la censura deve colpire specifiche violazioni di legge o di motivazione nei limiti consentiti; la mera contestazione dell'apprezzamento probatorio non è sufficiente se la ricostruzione del fatto non è logicamente e giuridicamente scorretta.
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