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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33142/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi proposti dal primo imputato e in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati quelli del secondo. Ha confermato gli effetti della sentenza d'appello e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguardava un'articolata attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta in Roma, accertata mediante servizi di appostamento, intercettazioni e sequestri, nella quale erano coinvolti gli imputati. Dopo la condanna in rito abbreviato, la Corte d'appello aveva assolto uno degli imputati da uno dei capi e aveva rideterminato la pena per gli altri reati, individuando come più grave il reato di detenzione di un chilogrammo di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, con pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione ed euro 12.300 di multa, revocando anche l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il primo imputato ha dedotto, quanto all'affermazione di responsabilità per la detenzione a fini di spaccio, l'erronea valutazione di una conversazione intercettata, sostenendo che essa non dimostrasse la detenzione della sostanza ma soltanto un proposito. Ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione degli aumenti di pena per la continuazione. Il secondo imputato ha contestato l'affermazione di responsabilità per la cessione di sostanza stupefacente, sostenendo che fosse fondata su una sola frase intercettata, non univoca quanto all'esistenza di un accordo o di uno scambio, e lamentando l'omessa considerazione della spiegazione alternativa prospettata dalla difesa. In subordine, ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi del primo imputato. Ha affermato che l'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, e ha ritenuto inequivoca la conversazione, nella quale si faceva riferimento a un chilogrammo di sostanza e alla preparazione di dosi. Ha inoltre rilevato che, in mancanza di accertamento sulla tipologia della sostanza, la Corte d'appello aveva applicato la fattispecie meno grave in favore dell'imputato. Sono state ritenute non censurabili anche le motivazioni sul diniego delle attenuanti generiche e sugli aumenti per la continuazione, considerati cumulativamente per un'entità tale da non richiedere un particolare onere motivazionale. Il primo motivo del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che non fondava la responsabilità soltanto sulle intercettazioni, ma anche su un servizio di osservazione e pedinamento dal quale risultava uno scambio di venti panetti di hashish, oltre che su ulteriori elementi di collegamento personale e materiale. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto e i precedenti penali, mentre la pena era stata determinata al di sotto della media edittale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie meno grave è stata applicata in favore dell'imputato poiché non era stata accertata la tipologia della sostanza stupefacente.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova intercettiva; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione complessiva degli elementi probatori.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Richiamato per le censure di erronea applicazione della legge penale, ritenute infondate.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per le censure relative a mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dall'assenza di elementi positivi, dalla gravità del fatto e, per uno degli imputati, dai precedenti penali; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente.

  • art. 81 c.p.

    In tema di continuazione, la Corte ha richiamato l'obbligo di calcolare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, precisando che l'intensità della motivazione deve essere proporzionata all'entità degli aumenti.

  • art. 2, comma 1, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato per la disciplina delle circostanze attenuanti generiche e per il principio secondo cui il solo stato di incensuratezza non ne impone la concessione.

Massime di principio

  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole oppure fondata su criteri inaccettabili o applicati in modo scorretto.
  • La responsabilità per cessione o detenzione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dalle sole conversazioni intercettate quando il loro contenuto sia sintomatico dell'organizzazione di un'attività illecita. Se mancano sequestri, identificazione degli acquirenti, accertamenti sui trasferimenti di denaro o altri riscontri, il giudice deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa, anche sulle qualità e tipologie della droga movimentata.
  • Il giudice può ritenere provata un'attività di spaccio sulla base del riferimento intercettato a quantità di sostanza e alla preparazione di dosi, quando il significato della conversazione sia valutato in modo congruo e non manifestamente illogico nel contesto complessivo dell'indagine.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a imporne la concessione, specialmente quando siano valorizzate la gravità del fatto o i precedenti penali.
  • Quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, non è necessariamente richiesta una motivazione specifica e dettagliata su ogni singolo parametro valorizzato dal giudice.
  • In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite; tuttavia, il grado di dettaglio richiesto è proporzionato all'entità degli aumenti e, per aumenti modesti e congruamente indicati, non è necessario un particolare onere motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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