Cassazione Penale, Sentenza n. 13511/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità e censurava l'omessa risposta al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il primo motivo (la motivazione era congrua e non manifestamente illogica circa la detenzione a fini di spaccio di 1,2 g di eroina, anche per il rinvenimento di materiale per il confezionamento). Ha invece accolto il secondo motivo per omessa risposta sulla negazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., con conseguente vizio di motivazione. Poiché il reato era stato commesso il 19/05/2014, la recidiva era esclusa e i termini di prescrizione (ai sensi degli artt. 157-161 c.p.p.) erano pari a 7 anni e 6 mesi, la prescrizione è maturata il 19/11/2021. Considerato il vizio di motivazione con la sopravvenuta prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Norma sanzionatoria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; applicata alla detenzione di 1,2 g di eroina con materiale per il confezionamento come prova della destinazione alla cessione.
Circostanza attenuante delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'omessa risposta del giudice sul riconoscimento o negazione di tale circostanza costituisca un vizio di motivazione che può portare all'annullamento della sentenza.
codice di procedura penale, artt. 157-161
Norme che disciplinano i termini di prescrizione dei reati e il loro computo; applicate per stabilire che la prescrizione del reato commesso il 19/05/2014 è maturata il 19/11/2021 (termine di 7 anni e 6 mesi, con esclusione degli effetti della recidiva).
Massime di principio
- Il giudice è obbligato a rispondere puntualmente alle censure rilevanti sollevate dalle parti: l'omessa valutazione di una richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti (es. art. 62-bis c.p.) costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento della sentenza.
- La presenza di elementi come modiche quantità di stupefacente non esclude automaticamente il reato di spaccio se vi sono indizi concreti di destinazione alla cessione (es. materiale per il confezionamento); la motivazione deve spiegare il giudizio sulla destinazione.
- Se nel corso del giudizio di legittimità emerge la sopravvenuta prescrizione del reato, il giudice di cassazione può pronunciare l'estinzione del reato; se insieme alla prescrizione sussiste un vizio di motivazione della sentenza impugnata, è possibile l'annullamento senza rinvio.
- Per il calcolo della prescrizione occorre applicare gli artt. 157-161 c.p.p.; elementi che incidono sul termine (es. eventuale recidiva, interruzione dei termini) devono essere esplicitati nelle motivazioni.
- Per la difesa: sollevare espressamente e argomentare le circostanze attenuanti e verificare che siano state valutate dal giudice in ogni grado di merito; per l'accusa: motivare chiaramente la valutazione degli indizi di finalità di spaccio anche per quantitativi ridotti.
- La mancata valutazione di questioni rilevanti di diritto o di fatto nella motivazione può rendere la condanna vulnerabile in sede di legittimità, soprattutto se nel frattempo interviene la prescrizione.
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