Cassazione Penale, Sentenza n. 13641/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso la Società Cooperativa "Il Segno" a Santa Cristina d'Aspromonte. La difesa sosteneva la rescissione del vincolo associativo (art. 275 c.3 c.p.p.), richiamava la distanza territoriale (>100 km) dal luogo dei fatti, la risalenza degli eventi al 2010 e la sentenza di primo grado come indizio di dissociazione, chiedendo che tali elementi superassero la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari connesse al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416bis c.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate. Ha ritenuto che non vi fossero novità tali da superare la doppia presunzione prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p.: il tempo trascorso e la sentenza di primo grado non dimostrano di per sé la definitiva dissociazione dal sodalizio; la sola indicazione di un luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, se ricadente in una zona a elevata infiltrazione 'ndranghetistica (Santa Cristina d'Aspromonte), non è idonea a provare la rescissione del vincolo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato nel ricorso come norma processuale attinente ai motivi di impugnazione; dal testo emerge che la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sollevate sul piano procedurale.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di particolare allarme sociale (tra cui le associazioni mafiose), che può essere superata solo con prova convincente della rescissione del vincolo associativo. La Corte ha applicato questa disposizione ritenendo insufficiente il materiale offerto dalla difesa (tempo trascorso, sentenza di primo grado, trasferimento in comunità) per superare la presunzione.
Norma sostanziale che descrive il reato di associazione di tipo mafioso; la qualificazione del fatto come tale attiva la presunzione cautelare di cui all'art. 275 c.3 c.p.p., posta alla base del rigetto della richiesta di attenuazione della misura.
Norma procedurale che consente al Pubblico Ministero di trasmettere conclusioni scritte; nel procedimento il PG ha trasmesso le conclusioni ai sensi di questo disposto.
Consente la condanna alle spese processuali e l'imposizione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale previsione condannando il ricorrente a Euro 3.000.
Richiamato in ordine agli adempimenti a carico della cancelleria a seguito della decisione; norma di ordine esecutivo e formale che la Corte ha disposto di attivare.
Massime di principio
- Per reati di tipo mafioso (art. 416bis) opera la presunzione di necessità della misura cautelare di cui all'art. 275 c.3 c.p.p.; il semplice decorso del tempo non basta a superarla.
- La sentenza di condanna in primo grado non equivale automaticamente a prova di dissociazione o cessazione della permanenza nel sodalizio: bisogna distinguere tra fatti processuali e la realtà sostanziale del vincolo criminale.
- Lo spostamento del luogo di esecuzione della misura (anche distante oltre 100 km) è efficace solo se dimostra una reale e convincente dissociazione: trasferirsi o essere ospitati in località che risultano comunque caratterizzate da infiltrazioni mafiose non supera la presunzione cautelare.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario offrire novità concrete e specifiche (es. collaborazione effettiva con la giustizia, prova di interruzione duratura dei rapporti con i componenti del sodalizio, stabile trasferimento in contesto non infiltrato), non meri cambiamenti logistici.
- Le decisioni precedenti della Corte di Cassazione e del giudice di merito che hanno già valutato la questione pesano significativamente: istanze riproposte senza elementi nuovi difficilmente riescono.
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e a somme alla Cassa delle Ammende; valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni.
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