Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13642/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, in particolare, l'erronea applicazione dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (reato di "collusione con estranei per frodare la finanza"), per carenza e manifesta illogicità della motivazione della Corte di Appello. Mancuso sosteneva di aver agito nella veste di contribuente/amministratore di fatto delle società e non come militare che abbia raggiunto un accordo collusivo con un terzo; pertanto, secondo il ricorrente, mancava l'elemento essenziale del reato (l'accordo tra militare e soggetto terzo) e andava applicata una diversa fattispecie o esclusa la rilevanza penale. Sono stati inoltre dedotti vizi di motivazione sulla sussistenza dell'intenzione di frodare e sulla determinazione della pena, nonché pregiudizio per non avere disposto la rinnovazione istruttoria richiesta.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la Corte Militare d'Appello non ha adeguatamente accertato in fatto l'esistenza dell'accordo collusivo tra Mancuso e un soggetto terzo (la signora Elettra Bonfanti, indicata in imputazione). La Cassazione ha richiamato il principio per cui il reato di collusione si consuma con il raggiungimento dell'accordo tra il militare e un terzo e che non è ammessa estensione analogica della fattispecie oltre la sua dizione. Avendo la Corte territoriale dato argomentazioni contraddittorie (dichiarando al contempo che Mancuso era l'unico gestore di fatto delle società e tuttavia qualificando come "terzo" la legale rappresentante o le società stesse), la sentenza di condanna è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte Militare d'Appello. Per effetto di ciò sono stati assorbiti i motivi relativi a pena e rinnovazione istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383

    Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali

    La disposizione comprende più ipotesi: (a) violazione delle leggi finanziarie costituente delitto; (b) collusione con estranei per frodare la finanza. Per l'ipotesi di collusione è essenziale l'accordo tra il militare e un soggetto terzo mirante a frodare la finanza; il reato è istantaneo e si perfeziona con il semplice raggiungimento dell'accordo.

  • art. 215 e art. 219 Codice penale militare di pace

    le pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale militare di pace

    Rinvio alle sanzioni previste dal codice penale militare di pace per le condotte di cui all'art. 3 L. 1383/1941; la norma va letta con riguardo alla tipizzazione delle fattispecie e alla pena applicabile una volta integrato il reato previsto dall'art. 3.

  • art. 1 Codice penale (principio di legalità)

    Principio di tassatività e divieto di analogia in diritto penale: il giudice deve attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice e non estenderne il contenuto per interpretazioni analogiche che aggravino la posizione dell'imputato.

Massime di principio

  • Per il reato di collusione militare (art. 3 L. 1383/1941) è essenziale e sufficiente, ai fini della consumazione, l'accordo (incontro di volontà) tra il militare e un soggetto terzo finalizzato a frodare la finanza; il reato è istantaneo e si perfeziona con l'accordo stesso.
  • La mera titolarità o gestione di fatto di società da parte del militare, che comporti un vantaggio fiscale per le società stesse, non è di per sé idonea a configurare la collusione con estranei se manca la prova concreta di un accordo tra il militare e un soggetto "terzo" distinto (persona fisica o altro soggetto dotato di volontà autonoma rivolta alla frode).
  • Il principio di tassatività (divieto di analogia) impone che, in caso di dubbio interpretativo sulla fattispecie penale, si eviti di estendere la responsabilità oltre quanto espressamente previsto dalla norma; questo favorisce l'annullamento della condanna quando il collegamento oggettivo-soggettivo dell'accordo collusivo non sia provato.
  • In casi simili la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza di un "terzo" concorde (es. prova che il militare era l'unico gestore), mentre l'accusa deve fornire prove concrete dell'incontro di volontà tra militare e terzo; se la Corte di merito fornisce motivazioni contraddittorie sulla terzietà, la sentenza di condanna è a rischio di annullamento.
  • Se non sussiste l'accordo collusivo, le condotte possono comunque avere rilievo sotto profili tributari o amministrativi, o integrare altre fattispecie penali rivolte al singolo contribuente; la qualificazione giuridica corretta dipende dall'oggetto materiale dell'illecito e dalla sussistenza degli elementi tipici del reato militare contestato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.