Cassazione Penale, Sentenza n. 13640/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della rideterminazione della confisca disposta dalla Corte d'Appello in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione. La difesa censura l'erronea applicazione delle norme penali e processuali (in particolare richiamando artt. 322ter/322quater c.p. e 521 c.p.p.), sostenendo che la confisca è stata calcolata in modo improprio con un metodo statistico anziché in relazione alle singole sedute effettivamente falsificate (29 sedute e 84 schede), includendo somme non pertinenti e conteggi errati per le autoscuole Luigi e Catelli; chiede la rideterminazione dell'importo confiscabile su basi numeriche diverse (es. Euro 8.000 o altri importi distinti per ciascuna autoscuola).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha rispettato il mandato della sentenza rescindente: ha limitato la confisca al periodo contestato (febbraio 2014 - aprile 2017), ha escluso importi anteriori al periodo di contestazione e ha motivato la quantificazione del profitto facendo riferimento alla dinamica dell'accordo corruttivo (compensi di Euro 50 per candidato e compensi di circa Euro 150/200 per seduta), come desunta da dichiarazioni ritenute attendibili. Ha inoltre applicato criteri prudenziali di riduzione e ha rideterminato la confisca in Euro 76.230,00; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Norma sulla corruzione propria; la condotta dell'imputato è stata qualificata come ricezione di denaro per atti contrari al proprio ufficio come esaminatore.
artt. 476-479 cod. pen.
Norme relative ai falsi in atti pubblici e false attestazioni; applicate in relazione alla falsificazione delle schede d'esame e dei verbali.
art. 480 cod. pen.
Riguarda il deposito di atti falsi e il comportamento che ha indotto in errore altri pubblici ufficiali nell'emissione di certificati; invocata per il deposito degli elaborati falsificati.
art. 322ter cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione sulla confisca; la Corte ha valutato le doglianze ma ha ritenuto che la quantificazione fosse adeguatamente motivata alla luce delle risultanze probatorie.
art. 322quater cod. pen.
Citato dalla difesa nel motivo relativo alla applicazione della legge penale alla confisca; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione sulla base di tale norma.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla quantificazione della misura patrimoniale in sede di riesame; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia rispettato il principio di correlazione e le indicazioni della Cassazione.
DM 6.10.2006
Regolamento che disciplina l'abilitazione per il trasporto di merci pericolose, contesto materiale delle sessioni d'esame in cui sono avvenuti i fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per la condanna alle spese processuali e all'oblazione a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La confisca del profitto del reato deve essere circoscritta al periodo oggetto di contestazione, salvo che la prova dimostri utilità ulteriori pertinenti; somme riferibili ad arco temporale anteriore possono essere escluse.
- Il giudice può determinare il profitto illecitamente conseguito anche con metodi inferenziali (es. calcolo per numero di partecipanti e sedute) quando la dinamica dell'accordo corruttivo e le dichiarazioni dei testi consentono una ricostruzione attendibile; non è obbligatorio limitarsi soltanto alle singole schede effettivamente falsificate.
- La Corte di Cassazione, in sede di riesame, chiede che la motivazione sul quantum confiscabile sia congrua e che rispetti il principio di pertinenzialità fra reato e profitto; contestazioni meramente alternative o ricostruzioni numeriche non corroborate dal materiale probatorio sono difficilmente ammesse.
- Se la decisione di merito ha adottato criteri prudenziali e moderatori nella quantificazione (riduzioni, esclusione di elementi non pertinenti) tali scelte sono sindacabili dalla Cassazione solo se manifestamente illogiche o non motivate.
- In cassazione la riproposizione di doglianze già esaminate e rigettate senza nuovi elementi probatori rilevanti comporta il rischio di inammissibilità del ricorso.
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