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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13636/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa per avere rivenduto un terreno alla Yellow s.r.l. nonostante avessero già sottoscritto un preliminare a favore di Medsolar s.r.l., poi ceduto a Blu Energia 2 s.r.l. (legata al denunciante Mario Rossi). I ricorrenti sostenevano di non essere a conoscenza della cessione del ramo d'azienda e del preliminare fino alla notifica di un sequestro conservativo, e di essere stati indotti in errore dall'intervento costante di Baumler Peter; lamentavano inoltre mancata acquisizione di una testimonianza ritenuta decisiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla valutazione probatoria: la Corte d'appello aveva motivatamente ricostruito la sequenza contrattuale (preliminare, cessione, procura speciale a vendere e ricezione di somme) e il comportamento degli imputati quale volontà di trarre in inganno la parte offesa. Tuttavia, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. Il termine di prescrizione, fissato in sette anni e mezzo, tenuto conto delle sospensioni intervenute nei giudizi (complessivi anni 3, mesi 9 e giorni 22), ha prodotto l'estinzione del reato il 9 giugno 2021, data successiva alla pronuncia di appello. La Corte ha precisato che l'ulteriore sospensione per emergenza COVID-19 non muta il risultato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5292/2020 circa l'ambito di applicazione della sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. 18/2020.

Norme richiamate

  • d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, art. 83, comma 4

    art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

    La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la sospensione del termine processuale prevista dall'art. 83, comma 4, si applica ai procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 o con decorrenza di termini processuali in tale periodo; nel caso concreto l'applicazione della sospensione non altera la conclusione sull'estinzione per prescrizione.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 5292 del 26/11/2020

    Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432

    Giurisprudenza richiamata per delimitare l'ambito applicativo della sospensione Covid (art. 83 DL 18/2020): la sospensione di 64 giorni è operativa solo per i procedimenti con udienza fissata o con decorrenza di termini nel periodo indicato.

Massime di principio

  • Se il reato si è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per tale motivo, senza entrare nel merito degli altri motivi di ricorso.
  • La corretta ricostruzione e motivazione della sequenza contrattuale (preliminare, cessione, procura, incasso di somme) può essere sufficiente a fondare la responsabilità per truffa, anche se gli imputati affermano di non aver conosciuto atti interposti da terzi.
  • La mancata assunzione di una prova testimoniale è rilevante in Cassazione solo se la sua escussione era decisiva e la Corte di merito ha omesso di motivare la ragione del rifiuto; diversamente, la decisione rimane insindacabile.
  • Le sospensioni dei termini (comprese quelle dovute a procedimenti d'emergenza come il Covid) devono essere conteggiate con attenzione nel calcolo della prescrizione: l'applicabilità della sospensione straordinaria può essere limitata dal perimetro stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione adeguata: la loro esclusione può essere censurata solo se la Corte non fornisce alcuna motivazione o la motivazione è manifestamente irrazionale.

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