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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13637/2022 del 08/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna penale (pena di 1 anno e 4 mesi e 300 euro di multa) denunciando: (1) nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio perché, pur avendo dichiarato domicilio, la notifica tramite posta all'ufficio postale era infruttuosa e il provvedimento sarebbe stato poi notificato solo al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p.; si deduceva violazione degli artt.170, 161 e connessi, con conseguente omessa citazione e lesione del contraddittorio e nullità di tutti gli atti successivi; (2) illegittimità della dichiarazione di contumacia adottata in appello (anziché di assenza) alla luce della nuova disciplina del processo in absentia, denunciando violazioni degli artt.178, 179, 180 e delle norme sul processo in contumacia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.20/2021) secondo cui, se la notificazione tramite posta al domicilio dichiarato è andata infruttuosa per irreperibilità, ricorre l'ipotesi prevista dall'art.161, comma 4 c.p.p., che legittima la notifica mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato non abbia per caso fortuito o forza maggiore impedito la comunicazione del mutamento del domicilio; non risultando allegata tale impossibilità, la notifica è stata ritenuta valida. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato genericità e mancanza di un concreto pregiudizio: la presenza costante del difensore di fiducia ha garantito il pieno esercizio della difesa, e l'erronea qualificazione di "contumacia" anziché "assenza" non determina automaticamente nullità perché non prevista come sanzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La previsione circa la notificazione al difensore è applicabile quando la notificazione al domicilio dichiarato è divenuta impossibile o la dichiarazione è mancante/insufficiente; la Cassazione ha ritenuto che il fallimento della notifica postale rientri in questa fattispecie

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Disciplina la notificazione mediante posta; il tentativo infruttuoso presso l'ufficio postale integra la situazione che legittima la notificazione al difensore secondo l'art.161, comma 4

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma rilevante qualora sussista caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito la comunicazione del mutamento del domicilio eletto

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art.157 per le ipotesi in cui l'imputato non abbia potuto comunicare il cambiamento del domicilio

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze della contumacia/assenza; la Corte osserva che l'erronea indicazione di "contumacia" invece di "assenza" non comporta di per sé una nullità prevista dalla norma

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Riguarda le formalità sulla dichiarazione di contumacia/assenza; è stata richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto mancante il nesso con un pregiudizio concreto

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma attinente alle conseguenze processuali dell'assenza/contumacia, citata dal ricorrente in relazione alla disciplina del processo in absentia

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi in cui la nullità si estende agli atti successivi; la Corte ha ritenuto che, in assenza di concreto pregiudizio, la nullità non si estende

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Parte della disciplina del giudizio in assenza; richiamata dal ricorrente ma non ritenuta idonea a dimostrare un vizio con effettivo pregiudizio

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Norma del processo in absentia invocata dal ricorrente, senza che dalla vicenda emerga un concreto pregiudizio per la difesa

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi comunque infondati

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata tra le disposizioni che il ricorrente invocava, senza però che ne sia derivata una posizione favorevole

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione citata dal ricorrente ma non decisiva per il rigetto

  • art. 628 cod. pen.

    Articolo che definisce il reato per cui il Boukahama era stato condannato; sostanziale rispetto della fattispecie penale confermata in appello

Massime di principio

  • Il tentativo infruttuoso di notificazione tramite posta al domicilio eletto può legittimare, secondaris a Sez. U., la notificazione dell'ufficiale giudiziario al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, salvo prova che l'imputato non abbia potuto comunicare il mutamento del domicilio per caso fortuito o forza maggiore
  • Per ottenere l'annullamento di atti successivi a un vizio di notifica occorre dimostrare un pregiudizio concreto e specifico al diritto di difesa; la mera formalità violata non è sufficiente
  • L'erronea qualificazione processuale (es. contumacia vs assenza) non genera automaticamente nullità se la legge non la prevede espressamente e se non emergono effetti pregiudizievoli concreti
  • La presenza costante di un difensore di fiducia nel corso del processo è elemento determinante per escludere che la difesa sia stata effettivamente pregiudicata
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale individuare e provare il nesso causale tra la presunta violazione procedurale e il pregiudizio sostanziale subito dall'imputato

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