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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15958/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per invasione di terreni/edifici (art. 633 c.p.). Manetta proponeva quattro motivi: (1) contestazione della configurabilità della responsabilità per aver partecipato solo alla successiva occupazione e non all'iniziale invasione (dolus specificus); (2) censura sulla determinazione della pena, invocando il principio del favor rei e la applicabilità della disciplina anteriore alla riforma del 2018; (3) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); (4) estinzione del reato per prescrizione (art. 129 c.p.p.). Damiano e Cosima Passalacqua deducevano tre motivi generici: insufficiente e contraddittoria motivazione, manifesta illogicità nella valutazione degli elementi di accusa e mancanza di motivazione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Luigi Manetta e dichiarato inammissibili i ricorsi di Damiano e Cosima Passalacqua. In sintesi: per Manetta la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di invasione (art. 633 c.p.) comprende l'"introduzione arbitraria non momentanea... allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto"; ha ritenuto congrua la motivazione dell'appello sul dolo e sulla durata dell'occupazione; ha qualificato il reato come permanente e, dato che il capo di imputazione era formulato in modo "aperto" (periodo di accertamento: 14-18 novembre 2014), ha stabilito che la data rilevante per applicare il regime sanzionatorio e per la prescrizione è la data della sentenza di primo grado (29/11/2021), con conseguente applicazione della disciplina più severa introdotta dal d.l. n.113/2018; ha dunque escluso la prescrizione e confermato la pena (rigetto). Quanto ai due Passalacqua, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per aspecificità delle doglianze, con condanna al pagamento delle spese e, per colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di €3.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    "introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto"

    Il reato comprende anche l'occupazione "sine titulo" non necessariamente clandestina o violenta; conta l'arbitrarietà e lo scopo di occupare o trarne profitto; la condotta può comprendere il subentrare nella detenzione illegittima altrui

  • art. 30 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (conv. L. 10 dicembre 2018, n. 132)

    riforma che ha aumentato la pena da "reclusione fino a due anni" a "reclusione da uno a tre anni"

    La disciplina più severa si applica quando, per reati permanenti contestati in forma "aperta", la data di cessazione della permanenza è successiva all'entrata in vigore della riforma; qui la data utile è quella della sentenza di primo grado (29/11/2021)

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b), c), e) e comma 3)

    Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione e la causa di inammissibilità per motivi generici/aspecifici; i ricorsi dei Passalacqua sono stati dichiarati inammissibili perché privi di specifico confronto con il percorso motivazionale impugnato

  • art. 62-bis c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; il loro riconoscimento è rimesso al giudice di merito il cui apprezzamento è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o insufficiente; qui il diniego era motivato sulla durata dell'occupazione e sui precedenti

  • art. 132 c.p.

    Attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di determinare la pena nell'intervallo edittale; tale discrezionalità è insindacabile se la pena è applicata in misura media o vicina al minimo

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (attenuanti/agggravanti, personalità, finalità della pena); il giudice può richiamare criteri generali (adeguatezza, emenda) purché coerenti con tali parametri

  • art. 129 c.p.p.

    Riguarda l'estinzione del reato per prescrizione; nel caso di reato permanente occorre determinare correttamente la data di cessazione della permanenza in relazione alla forma di contestazione per stabilire la decorrenza del termine di prescrizione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente; applicata sia al rigetto sia alle inammissibilità

Massime di principio

  • Il reato di invasione (art. 633 c.p.) comprende l'occupazione "sine titulo" non momentanea: non è indispensabile che l'ingresso sia violento o clandestino; rileva l'arbitrarietà e lo scopo di occupare o trarne profitto.
  • Per i reati permanenti la data rilevante per la scelta del regime sanzionatorio e per la prescrizione dipende dalla forma della contestazione: se il capo è "aperto" (solo data di inizio o periodo di accertamento), la data di cessazione rilevante è quella della sentenza di primo grado.
  • La riforma penale intervenuta (d.l. 113/2018) si applica se, in presenza di reato permanente, la data di cessazione della permanenza (come determinata secondo le regole sopra) è successiva all'entrata in vigore della riforma; quindi non sempre opera il principio del favor rei.
  • La valutazione del dolo specifico e della responsabilità può essere desunta da modalità di comportamento e circostanze concrete; il semplice fatto di essere subentrati nell'uso dell'immobile non esclude automaticamente la responsabilità se emergono elementi che indicano consapevolezza e finalità di occupazione.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito: è insindacabile in Cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria; non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi possibili se ne indica uno ritenuto decisivo.
  • Le censure generiche e non riferite puntualmente al percorso motivazionale della sentenza di merito sono inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.): i ricorsi devono indicare specifici punti della motivazione che si contestano.
  • Presentare ricorsi aspecifici può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e, se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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