Parere n. 1396/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dalla Dolci S.r.l. contro il Comune di Thiene per l’annullamento dei provvedimenti n. 17693 (n. pratica 2018/AB/003) e n. 17969 (n. pratica 2018/AB/002) del 2018, notificati il 24 maggio 2018, con cui il Comune di Thiene l’ha invitata a rimuovere due impianti pubblicitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso. Preso atto della dichiarazione della ricorrente del 9 settembre 2024, con cui è stata confermata la sopravvenuta assenza di interesse alla definizione della controversia, ha ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorso straordinario per l’annullamento dei provvedimenti comunali n. 17693 e n. 17969 del 2018, con cui il Comune di Thiene ha invitato la società a rimuovere due impianti pubblicitari.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato due provvedimenti del Comune di Thiene, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto quattro motivi: violazione dell’art. 8 del d.lgs. 15 novembre 1993, violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti; violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 41 della Costituzione e dei principi del giusto procedimento, efficacia, efficienza e buon andamento; violazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 495/1992, nonché difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 23, comma 4, e 26, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, con ulteriori censure relative ai presupposti di fatto e di diritto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso. Dopo il rigetto dell’istanza cautelare e la disposizione di ulteriori incombenti istruttori, rimasti ineseguiti, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla trattazione dell’affare.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della società ricorrente di non avere più interesse alla trattazione dell’affare impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario, senza esame delle censure di merito.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.
art. 8 d.lgs. 15 novembre 1993
Richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; il parere non ne esamina il merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a una buona amministrazione e al giusto procedimento; la censura non viene esaminata nel merito.
art. 41 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento; la censura non viene esaminata nel merito.
art. 58 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità degli atti impugnati; il parere non procede alla verifica della sua violazione.
art. 23, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dalla ricorrente in materia di impianti pubblicitari; la questione resta assorbita dall’improcedibilità.
art. 26, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato dalla ricorrente in materia di impianti pubblicitari; la questione resta assorbita dall’improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione dell’affare determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario quale rimedio giustiziale; pertanto, in assenza di un interesse attuale alla decisione, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse prevale sulla necessità di esaminare le censure formulate nel ricorso e conduce alla definizione processuale dell’affare senza una pronuncia sulla legittimità dell’atto impugnato.
Ricorso straordinario contro la rimozione di due impianti pubblicitari
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società contro il Comune di Thiene per l’annullamento di due provvedimenti del 2018, notificati il 24 maggio 2018, con i quali l’amministrazione comunale aveva invitato la ricorrente a rimuovere due impianti pubblicitari.
Premesse e svolgimento del procedimento
La società ha proposto il ricorso il 18 settembre 2018, formulando anche un’istanza cautelare. Il Comune ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del gravame. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria del 16 luglio 2019, ha condiviso le argomentazioni del Comune, ritenendo infondato il ricorso e chiedendo il rigetto della domanda cautelare.
Con il parere interlocutorio n. 415/2020 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha disposto ulteriori incombenti istruttori per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio procedimentale. Gli incombenti non sono stati eseguiti. Nel 2024 la Sezione ha quindi invitato le parti a dichiarare se persistesse l’interesse alla definizione della controversia o se fossero intervenute cause di improcedibilità.
Motivi di ricorso
La società aveva dedotto quattro gruppi di censure:
- violazione dell’art. 8 del d.lgs. 15 novembre 1993, violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti;
- violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 41 della Costituzione e dei principi del giusto procedimento, dell’efficacia, dell’efficienza e del buon andamento;
- violazione dell’art. 58 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta;
- violazione degli artt. 23, comma 4, e 26, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con deduzione di violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione via PEC del 9 settembre 2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società non aveva più interesse alla trattazione dell’affare. La Sezione ha attribuito rilievo decisivo a tale dichiarazione, ritenendo applicabile anche al ricorso straordinario il principio dispositivo.
La perdita dell’interesse attuale alla decisione impedisce l’esame nel merito dei motivi dedotti e determina la definizione processuale della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata quindi resa alcuna valutazione sulla legittimità dei provvedimenti comunali relativi alla rimozione degli impianti pubblicitari.
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