Cassazione Civile, Ordinanza n. 26378/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un’intimazione di pagamento riferita a cartelle esattoriali per varie imposte. In appello la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la sentenza di primo grado, ritenendo che l’ente non potesse costituirsi validamente in giudizio tramite un avvocato del libero foro e dovesse invece essere assistito dall’Avvocatura dello Stato. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell’agente della riscossione, sostenendo che la costituzione a mezzo di difensore del libero foro fosse legittima anche nel giudizio di appello e che la decisione di merito avesse erroneamente applicato la disciplina vigente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, alla luce della normativa applicabile e dello ius superveniens, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione poteva stare in giudizio nel giudizio di appello mediante avvocato del libero foro, senza che fosse necessaria la difesa esclusiva dell’Avvocatura dello Stato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"
Il richiamo a questa disposizione non esclude l'applicazione della disciplina speciale introdotta per la difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comprensiva della facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro.
art. 12, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla difesa nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla difesa nel processo tributario.
art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225
"Lo stesso ente può altresì avvalersi [...] di avvocati del libero foro"
La disposizione è interpretata nel senso che la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è affidata in via alternativa sia all’Avvocatura dello Stato sia ad avvocati del libero foro, senza esclusività del patrocinio erariale.
art. 4-novies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58
La norma di interpretazione autentica chiarisce che la delibera motivata ex art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933 è necessaria solo quando l’ente intenda non avvalersi dell’Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale.
art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Opera soltanto nei casi in cui la controversia rientri tra quelle riservate all’Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l’ente intenda comunque non avvalersene; non è richiesta nelle ipotesi di indisponibilità dell’Avvocatura o nei casi non riservati.
artt. 4 e 17, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati come parametri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176
Citato solo per le modalità della camera di consiglio da remoto.
È richiamato quale base del procedimento accelerato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso, per nullità della sentenza o del procedimento derivante dall’erronea affermazione dell’inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la difesa in giudizio non è riservata in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato: la legge consente anche il patrocinio di avvocati del libero foro, secondo i criteri previsti dalla disciplina speciale e nel rispetto della normativa sugli affidamenti.
- La delibera motivata prevista dall’art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933 non è un presupposto generale di validità del mandato difensivo dell’ente, ma opera solo quando la controversia rientri tra quelle riservate all’Avvocatura su base convenzionale e l’ente scelga di non avvalersene.
- Lo ius superveniens di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e deve essere utilizzato per leggere la disciplina previgente, confermando la legittimità del patrocinio esterno nei casi in cui l’Avvocatura dello Stato sia indisponibile o la convenzione non riservi in modo esclusivo la difesa all’organo erariale.
- Nel processo tributario, il richiamo alla possibilità per l’agente della riscossione di stare in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata non esclude la distinta disciplina sulla difesa tecnica dell’ente, che consente l’alternativa tra difesa pubblica e difesa esterna.
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