Sentenza n. 697/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - dell’ordinanza n. 104 del 22 ottobre 2024 avente ad oggetto la sospensione dei lavori per interventi in corso di esecuzione su porzione di marciapiede in piazza Duca degli Abruzzi, adottata dal responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo; - del provvedimento n. 16359 del 19 novembre 2024, notificato in pari data, recante “Diffida alla demolizione di opere eseguite su suolo comunale in assenza di permesso di costruire o titolo equipollente”, con cui il responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Tagliacozzo ha diffidato i ricorrenti, in quanto committenti dei lavori, alla demolizione “del manufatto sopra descritto realizzato stabilmente su area pubblica e stabilmente ancorato sulla parete dell’edificio denominato “Palazzo Mastroddi” in corrispondenza degli ingressi all’attività denominata “Minibar” e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento”, il tutto facendo avvertenza che “in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione sopra impartito si procederà nei modi e termini di cui all’art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii, trattandosi di opere realizzate su suolo pubblico”; - ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori di installazione di una tenda e diffida alla demolizione di una struttura qualificata come tettoia infissa su suolo comunale, adottate rispettivamente il 22 ottobre e il 19 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari del locale commerciale denominato “Minibar”, avevano già installato una tenda sulla base di una DIA del 2007, corredata dal nulla osta della Soprintendenza rilasciato nel 2006. Dopo la rimozione temporanea della struttura nel dicembre 2023, a seguito di diffide comunali poi annullate dal TAR con sentenza n. 370/2024, il 17 ottobre 2024 ne hanno iniziato la ricollocazione. Il Comune ha sospeso i lavori e successivamente ha ordinato la demolizione, ritenendo che la struttura, composta da pilastri e travi ancorati al suolo e alla parete di Palazzo Mastroddi, fosse una tettoia realizzata senza titolo edilizio e priva delle autorizzazioni necessarie, comprese quelle della Soprintendenza e del condominio. I ricorrenti hanno dedotto: violazione o elusione del giudicato della sentenza n. 370/2024; sviamento e travisamento dei fatti; erronea valutazione dei fatti e illogicità manifesta, sostenendo che la struttura fosse la stessa tenda già assentita e non fosse infissa a terra; violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001 e del d.P.R. 31/2017, oltre a carenza motivazionale; violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In via preliminare, il Comune e la società interveniente Neera S.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità per omessa notifica del ricorso ai controinteressati. I ricorrenti hanno contestato che la Soprintendenza e il condominio avessero tale qualità. In merito alla consistenza materiale della struttura, i ricorrenti hanno affermato che fosse semplicemente appoggiata e amovibile; il Comune ha sostenuto che fosse stabilmente ancorata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Il TAR ha individuato come controinteressati sia la Soprintendenza competente, titolare del potere di autorizzare gli interventi sul Palazzo Mastroddi vincolato, sia il condominio, considerato che la struttura era ancorata alla facciata e che il provvedimento impugnato menzionava l’assenza dell’autorizzazione condominiale; inoltre, prima della proposizione del ricorso, alcuni condomini avevano chiesto la rimozione della struttura. Il nulla osta del 2006 non poteva reputarsi automaticamente riferibile alla struttura ricollocata nel 2024, poiché la sua identità con quella precedentemente assentita era contestata e la Soprintendenza non era stata posta in condizione di verificarla. Per completezza, il TAR ha anche ritenuto il ricorso infondato nel merito: dal verbale di sopralluogo del 17 ottobre 2024, letto integralmente, risultava che la ricorrente aveva dichiarato che la struttura era assicurata a terra con silicone; ciò escludeva che fosse semplicemente appoggiata e consentiva di considerarla infissa, confermando la ricostruzione comunale e la legittimità degli atti rispetto alla censura di contraddittorietà con le risultanze istruttorie. Il giudicato civile invocato dai ricorrenti non era opponibile al Comune, estraneo a quel giudizio. Il TAR non ha accolto le censure di elusione del precedente giudicato amministrativo né le ulteriori censure di merito. Spese integralmente compensate per la particolare complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 21, comma 4, d.lgs. 42/2004
i due provvedimenti impugnati da parte ricorrente, ossia l’ordinanza n. 104 del 22 ottobre 2024 e la diffida alla demolizione di opere eseguite su suolo comunale in assenza di permesso di costruire o titolo equipollente n. 16359 del 19 novembre 2024, affermano entrambi che manca la “autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per la presenza dei vincolo architettonico apposto sull'immobile oggetto di installazione della struttura realizzata, ai sensi dell'art. 21, co. 4, del D.Lgs. 42/2004” e, dunque, con ogni evidenza tali provvedimenti individuavano chiaramente, quale soggetto controinteressato, la locale Soprintendenza che risulta essere il soggetto titolare relativamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni per i lavori su immobili oggetto di vincolo come pacificamente è nella presente vicenda.
Per gli interventi su un immobile sottoposto a vincolo architettonico-monumentale è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza; quando la legittimità della nuova struttura e la sua identità con quella precedentemente autorizzata sono controverse, la Soprintendenza deve essere posta in condizione di valutare il nuovo intervento.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
In pari data veniva notificata l’ordinanza n. 104 del 22 ottobre 2024, di cui in epigrafe, con cui il Servizio Urbanistica del Comune di Tagliacozzo intimava la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001 sulla scorta delle identiche argomentazioni addotte nella comunicazione di avvio del procedimento a fondamento dell’accertamento della illegittimità del manufatto.
La disposizione è richiamata quale base del potere comunale di sospendere i lavori; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione dei suoi presupposti, ma valuta la legittimità degli atti alla luce dell’accertamento della struttura e della questione preliminare di notificazione.
Infine la sopra menzionata diffida alla demolizione di opere eseguite in assenza di permesso di costruire ordinava ai ricorrenti la demolizione del manufatto ivi descritto “realizzato stabilmente su area pubblica e stabilmente ancorato sulla parte dell’edificio denominato “Palazzo Mastroddi” in corrispondenza degli ingressi dell’attività…”, affermando che la sentenza di questo Tribunale n. 370/2024 “…non impedisce all’Ente di procedere all’avvio di un nuovo procedimento amministrativo vieppiù nel momento in cui la parte destinataria dello stesso non si è limitata al mero ripristino di quanto precedentemente realizzato e spontaneamente rimosso (e che non poteva comunque essere compiuto) ma, come risulta dall’istruttoria condotta, sta realizzando un’opera parzialmente difforme da quella precedentemente esistente…”.
La sentenza non enuncia una regola generale sull’art. 35; nel merito ritiene legittima la repressione comunale in ragione dell’accertamento che la struttura ricollocata era fissata al suolo e non costituiva una semplice tenda appoggiata.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
5) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis della legge 241/1990.
La disposizione è riportata come parametro invocato dai ricorrenti, ma la sentenza non svolge una specifica interpretazione autonoma del principio; la censura non conduce all’annullamento degli atti.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso contro provvedimenti che incidono su un intervento edilizio quando non sia notificato ad almeno un controinteressato necessario. La qualità di controinteressato può spettare alla Soprintendenza competente quando gli atti impugnati contestano l’assenza dell’autorizzazione richiesta per un immobile vincolato e la controversia investe la necessità o la persistente validità di tale autorizzazione.
- È controinteressato il condominio quando la struttura contestata è ancorata alla facciata condominiale, il provvedimento impugnato rileva l’assenza dell’autorizzazione condominiale e risultano manifestate, prima del ricorso, iniziative di condomini dirette a ottenere la rimozione dell’opera.
- Un’autorizzazione rilasciata per un’opera preesistente non si estende automaticamente a una struttura ricollocata in seguito, se l’identità materiale e strutturale tra le due è contestata: l’amministrazione competente alla tutela del vincolo deve poter verificare il nuovo intervento.
- Ai fini della qualificazione dell’opera, la fissazione al suolo mediante silicone è incompatibile con la mera posa libera e consente di considerare la struttura infissa; tale accertamento può fondarsi sulle dichiarazioni rese dall’interessato e riportate nel verbale di sopralluogo.
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