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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11071/2020 del 10/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente conferente)

La controversia

A seguito di provvedimenti prefettizi contingibili e urgenti adottati nell'emergenza rifiuti, i rifiuti solidi urbani del Comune resistente erano stati conferiti nella discarica gestita per conto del Comune ricorrente da una società. Il Comune affidante e la società di gestione ottennero un decreto ingiuntivo per Euro 448.043,08, relativo ai costi del servizio e ai corrispettivi maturati per conferimenti effettuati dal 3 febbraio 2000 al 31 dicembre 2004. In opposizione, il decreto fu revocato e la domanda di pagamento respinta per insufficiente prova del credito e per mancanza di regolarizzazione contabile e di atto scritto; fu respinta anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa. La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 155/2014 depositata il 3 novembre 2014, confermò tale esito, ritenendo tempestiva l'opposizione, non adeguatamente provati importi e criteri di calcolo e inammissibile la domanda di arricchimento, sia perché nuova nel giudizio di opposizione sia per difetto di sussidiarietà. I ricorrenti principali proposero sei motivi: contestarono la tempestività dell'opposizione e la sospensione della provvisoria esecuzione; censurarono la competenza territoriale; denunciarono errori nella valutazione delle prove documentali e della non contestazione circa quantità e corrispettivi; sostennero la spettanza delle somme in base agli atti e ai rapporti intercorsi; contestarono l'inammissibilità dell'azione di arricchimento; e impugnarono la regolazione delle spese. Il Comune resistente, con ricorso incidentale, dedusse l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna, la mancanza della forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione e l'erronea compensazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Sul primo motivo principale ha confermato la tempestività dell'opposizione: quando è il destinatario a dover provare la data di notificazione, la busta del plico, recante il timbro di ricezione del 21 giugno 2006, dimostra che la consegna non era avvenuta prima di tale data; l'opposizione notificata il 31 luglio 2006 era quindi tempestiva. La censura contro l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione è stata dichiarata inammissibile, perché tale ordinanza non è ricorribile per cassazione, avendo natura temporanea e non decisoria. Il secondo motivo principale sulla competenza è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto, poiché la censura non avrebbe procurato un'utilità pratica ai ricorrenti; le ulteriori critiche motivazionali non consentivano una rivalutazione del merito in sede di legittimità. Il terzo motivo, relativo a prova documentale, quantità dei rifiuti, criteri di calcolo e non contestazione, è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti e non assolveva gli oneri di allegazione e autosufficienza; la valutazione delle prove e dell'ampiezza della contestazione spettava al giudice di merito, la cui motivazione era comprensibile e non apparente. Il quarto motivo è stato rigettato, poiché reiterava le contestazioni sulla valutazione probatoria senza dimostrare vizi della motivazione rilevanti. Il quinto motivo è stato rigettato: la domanda ex art. 2041 c.c. non era una riconvenzionale conseguente a temi nuovi introdotti dall'opponente e, inoltre, i ricorrenti non avevano censurato adeguatamente l'autonoma ratio relativa alla sussidiarietà dell'azione. Il sesto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, essendo generico e comunque assorbito. I tre motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di interesse autonomo della parte già totalmente vittoriosa nei gradi di merito, una volta rigettato il ricorso principale; quanto alla competenza, la Corte ha comunque precisato che la sopravvenuta attribuzione della competenza al Tribunale di Enna, a seguito della soppressione del Tribunale di Nicosia durante la pendenza del giudizio, impediva di dichiarare l'incompetenza originaria, in applicazione della perpetuatio iurisdictionis. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate. È stato dichiarato sussistente, per entrambi i ricorrenti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    Con la produzione della busta del plico postale contenente il decreto ingiuntivo notificato al Comune di Regalbuto e recante il timbro di ricezione alla data del 21.06.2006, l’opponente Comune di Regalbuto ha provato di non aver ricevuto prima di quella data, come correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza dalla Corte di merito, l’atto e, per l’effetto, la tempestività dell’opposizione ai decreto ingiuntivo intervenuta ex art. 641 c.p.c., per atto notificato agli opposti il 31.07.2006.

    Ai fini della tempestività dell'opposizione, il destinatario può provare la data della notificazione anche mediante la busta del plico, idonea a dimostrare che la consegna non è avvenuta prima della data risultante dal timbro postale.

  • art. 649 c.p.c.

    L’ordinanza, emessa in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo a norma dell’art. 649 c.p.c., con la quale venga sospesa la provvisoria esecuzione del decreto non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare in via meramente temporanea ed inidoneo come tale a pregiudicare la pronuncia di merito, producendo effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.

    L'ordinanza che sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo durante l'opposizione non è ricorribile per cassazione, perché è temporanea, priva di contenuto decisorio e non pregiudica la decisione di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Risponde a principio generale quello per il quale la parte che agisce in giudizio deve dimostrare ex art. 100 c.p.c., il proprio concreto ed attuale interesse ad ottenere una statuizione che resta decisamente carente allorquando esso sia costituito da una mera utilità astratta tesa ad ottenere una soluzione di una questione giuridica senza riflessi pratici in proprio favore.

    L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; non è sufficiente l'interesse astratto a ottenere una soluzione giuridica priva di effetti pratici favorevoli per chi impugna.

  • art. 2697 c.c.

    Premessi gli indicati principi, la Corte di appello ha ritenuto non adeguata la prova documentale che era in atti sostenuta da evidenze contabili provenienti da Sicilia Ambiente o ancora da atti promananti dal Comune di Centuripe che nell’apprezzata loro contestazione – in modo rilevante ritenuta per la posizione processuale assunta dal Comune di Regalbuto quanto alla legittimazione di Sicilia Ambiente S.p.A. ad emettere fatture anche nel periodo di gestione della discarica e per la valutazione dei contenuti della nota in data 28.11.2002 del medesimo Comune di Regalbuto, peraltro rimasta estranea alle deduzioni dei ricorrenti – sono stati stimati non capaci di sostenere la prova del credito azionato.

    La domanda di pagamento deve essere sostenuta da prova adeguata del credito; la sufficienza e la capacità dimostrativa dei documenti e delle evidenze contabili sono valutate dal giudice di merito, tenendo conto delle contestazioni della controparte.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte di appello ha escluso l’ammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., proposta dagli opposti correttamente escludendone nel giudizio di opposizione la configurabilità quale “reconventio reconventionis” espressione di un necessitato esercizio del diritto di difesa rispetto a temi di indagine nuovi introdotti dalla riconvenzionale o dall’eccezione in senso stretto proposte dall’opponente.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda di arricchimento non può essere introdotta come riconvenzionale conseguente se l'opponente non ha introdotto, con una propria riconvenzionale o un'eccezione in senso stretto, nuovi temi di indagine che rendano necessaria la reazione difensiva.

  • art. 2042 c.c.

    Vero è, altresì, che la Corte di appello ha ritenuto in ogni caso l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., nella rilevata evidenza che avendo gli opposti azionato un rimedio contrattuale nel merito che era stato rigettato, tanto avrebbe loro precluso l’esercizio del rimedio residuale e che con siffatto elemento della motivazione, in modo inammissibile, neppure si confronta il proposto motivo che non coglie, per l’effetto, la ratio della decisione impugnata.

    L'azione di arricchimento ha carattere sussidiario: nel caso deciso, la proposizione e il rigetto nel merito dell'azione contrattuale precludevano il ricorso al rimedio residuale.

  • art. 5 c.p.c.

    Vale invero il principio, fermo negli orientamenti di legittimità per il quale, l’art. 5 c.p.c., anche nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 2, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge, oltre che dello stato di fatto, in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua “ratio”, che è quella di favorire, non già di impedire, la “perpetuatio iurisdictionis”.

    La regola sulla determinazione della competenza va interpretata in modo da favorire la perpetuatio iurisdictionis: il giudice originariamente incompetente non deve dichiararsi tale se diviene competente per una legge entrata in vigore durante il giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    In via conclusiva i ricorsi principale ed incidentale vanno rigettati e le spese restano per l’effetto compensate tra le parti.

    La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità, nonostante il rigetto di entrambi i ricorsi.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In caso di rigetto dei ricorsi, la Corte dichiara sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Quando il destinatario deve provare la data della notificazione postale, la busta del plico recante il timbro postale è sufficiente a dimostrare che la consegna non è avvenuta prima della data indicata; per provare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, invece, il notificante deve produrre l'avviso di ricevimento.
  • L'ordinanza con cui, nel corso dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è sospesa la provvisoria esecuzione del decreto non è ricorribile per cassazione, perché ha natura temporanea e non decisoria e i suoi effetti cessano con la sentenza sull'opposizione.
  • La parte può impugnare una statuizione solo se dimostra un interesse concreto e attuale a ottenere una modifica della decisione; non è sufficiente la mera utilità astratta della soluzione di una questione giuridica.
  • La valutazione della sufficienza della prova documentale del credito e dell'esistenza di una contestazione o non contestazione dei fatti spetta al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali, e la denuncia di omesso esame di documenti richiede l'indicazione del loro contenuto rilevante e delle deduzioni formulate nel giudizio di merito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale dell'opposto può essere introdotta come reazione difensiva soltanto quando la riconvenzionale o un'eccezione in senso stretto dell'opponente abbia introdotto nuovi temi di indagine che la rendano necessaria.
  • L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria; nel caso deciso, il rigetto nel merito del rimedio contrattuale azionato precludeva il ricorso al rimedio residuale.
  • La sopravvenuta modifica delle regole sulla competenza durante il giudizio non comporta che il giudice debba dichiararsi incompetente se, per effetto della nuova disciplina, è divenuto competente: l'art. 5 c.p.c. va interpretato in modo da favorire la perpetuatio iurisdictionis.
  • La parte totalmente vittoriosa nei gradi di merito, che rimanga vittoriosa anche in Cassazione per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso avversario, non ha interesse autonomo a coltivare un ricorso incidentale su questioni pregiudiziali, preliminari o di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

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