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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16449/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che, impugnando l'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti del Pariano per reati connessi alla gestione illecita di rifiuti (art. 110, 112 co.1, 453‑quaterdecies c.p.), aveva sostituito la misura con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (tra gli altri artt. 125 co.3, 192, 273 e 546 co.1 lett. e) c.p.p.), lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le argomentazioni difensive relative alla esiguità e alle caratteristiche dei conferimenti contestati, i malfunzionamenti degli impianti, le dichiarazioni di persone informate dei fatti (es. Cuda) e le conversazioni che proverebbero l'intento di regolarizzare amministrativamente la filiera, nonché la diversa natura delle eventuali falsificazioni dei FIR rispetto ad altre fattispecie; (2) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, sostenendo l'assenza di precedenti, la limitazione dell'azione contestata ai soli formulari e la mancanza di occasioni concrete e prossime per il reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, una rivalutazione meramente fattuale del compendio indiziario e che la motivazione del Tribunale del riesame fosse congrua e sufficiente, in particolare con riferimento alle intercettazioni che evidenziavano più episodi di scarichi caratterizzati da condotte volte a coprire consegne mai avvenute o effettuate in epoca diversa da quella formalmente dichiarata, nonché alle annotazioni di pesi non misurati dal ricorrente. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di occasioni specifiche ma una valutazione prognostica basata sulla fattispecie, la personalità dell'indagato e il contesto; la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata su questo punto. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (in via equitativa), non essendo la presentazione del ricorso valutata come dolosa o colpevole ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p., art. 112 co.1 c.p., art. 453‑quaterdecies c.p.

    Indicano i reati contestati in fatto (concorso di persone e specifiche fattispecie relative alla gestione illecita dei rifiuti); la Corte non sindaca la qualificazione di merito ma si riferisce a tali norme come inquadramento delle condotte.

  • art. 125 co.3 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili di manifesta illogicità o irragionevolezza tali da giustificare il sindacato di legittimità.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice del merito conforme ai limiti imposti dalla disciplina probatoria e motivazionale.

  • art. 273 c.p.p.

    Citato dal ricorrente nell'ambito delle censure processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni di legge tali da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 546 co.1 lett. e) c.p.p.

    Richiamata nella deduzione di vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto le censure riconducibili a una rivalutazione del merito, non sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina il pericolo di reiterazione del reato come presupposto per misure cautelari personali; la Corte ha confermato che l'attualità del pericolo è questione prognostica che non richiede la prova di specifiche occasioni immediate di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 258 D.lgs. 152/2006

    Richiamato nel ricorso come riferimento alla fattispecie amministrativa correlata alla gestione dei rifiuti; la Corte osserva che gli elementi raccolti erano idonei a sostenere indizi penali più gravi rispetto a eventuali illeciti solo amministrativi.

  • Giurisprudenza sul valore probatorio delle intercettazioni (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 richiamata)

    Principio che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; la Corte lo applica per respingere censure meramente valutative.

Massime di principio

  • Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli elementi probatori (rivalutazione del merito) sono inammissibili in sede di legittimità, salvo che si dimostri manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito.
  • Le intercettazioni telefoniche e le conversazioni sono materia di valutazione fattuale del giudice del merito; il loro apprezzamento in Cassazione è ammissibile solo se la motivazione che le utilizza è manifestamente illogica o irragionevole.
  • Quanto al pericolo di reiterazione del reato ai fini delle misure cautelari, non è necessario provare l'imminenza di specifiche occasioni per commettere nuovi reati: il giudice effettua una valutazione prognostica che tiene conto delle modalità della condotta, della personalità dell'indagato e del contesto.
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari motivate su base indiziaria occorre portare elementi concreti e nuovi che incidano sulla valutazione complessiva del rischio e della fondatezza degli indizi (es. documenti, testimonianze che smentiscano la concordanza probatoria delle intercettazioni).
  • La differenza tra illiceità amministrativa e penale va dimostrata con elementi probatori specifici: mere affermazioni difensive non sufficientemente comprovate difficilmente ribaltano una calibrata valutazione indiziaria del giudice.

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