Cassazione Civile, Ordinanza n. 20253/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra fratelli sulla comunione ereditaria apertasi per la successione della madre. Il punto centrale era l'interpretazione di una clausola del testamento olografo, con la quale la testatrice dichiarava di voler attribuire al figlio farmacista, "per mia quota disponibile", alcuni locali di cui egli faceva uso come deposito e che gli erano di particolare utilità per l'attività professionale. La Corte d'appello aveva ritenuto che la disposizione riguardasse solo la quota disponibile e che, per il resto, l'eredità dovesse dividersi in parti uguali tra i tre figli. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c., perché il giudice di merito avrebbe interpretato la singola clausola isolatamente e non il testamento nel suo complesso, trascurando una frase iniziale in cui la testatrice sembrava lasciare la quota disponibile "a vantaggio" del figlio ricorrente e "solo a lui"; 2) violazione dell'art. 588 c.c. in relazione all'art. 1362 c.c., sostenendo che la delazione di una quota del patrimonio integra istituzione di erede e non semplice legato; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché in appello era stata dedotta anche l'ipotesi che i beni attribuiti al ricorrente fossero stati poi donati, con conseguente apertura della successione legittima ex art. 654 c.c., ma la Corte territoriale avrebbe deciso comunque accogliendo il gravame su basi diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, pur essendo vero che l'istituzione nella disponibile su una quota astratta del patrimonio costituisce in linea di principio istituzione di erede ex art. 588 c.c., nel caso concreto la testatrice non si era limitata a questa formula generica, ma aveva anche indicato specifici beni da imputare a quella quota. Perciò non era corretto sostenere automaticamente che il ricorrente avesse diritto, oltre alla propria quota di riserva, a una ulteriore quota piena della disponibile sull'intero asse. Il diritto del beneficiario poteva estendersi oltre quanto attribuito solo se fosse stato dimostrato che il valore dei beni specificamente assegnati non assorbiva la quota disponibile; anzi, in astratto, non si poteva escludere che tali beni la superassero, con la conseguenza che il beneficiario avrebbe potuto persino concorrere in misura inferiore sugli altri beni. La censura era quindi formulata in termini astratti e non confrontata con il concreto valore dei beni assegnati. È stato poi respinto anche il terzo motivo, osservando che il giudice di appello aveva motivato con ragioni giuridiche diverse da quelle del primo giudice, ma aveva comunque accolto la tesi dell'appellante quanto all'assetto finale della comunione, ossia la divisione in parti uguali dei beni residui; dunque non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interpretazione del testamento deve essere condotta secondo i criteri ermeneutici, ma nel caso concreto non era censurabile la lettura della clausola che teneva conto dell'intera disposizione e del collegamento tra attribuzione della quota disponibile e individuazione di beni determinati.
L'istituzione generica nella disponibile, riferita a una quota astratta del patrimonio, costituisce in linea di principio istituzione di erede; tuttavia, se il testatore collega tale quota all'attribuzione di beni determinati, occorre verificare se il valore di tali beni assorba, in tutto o in parte, la disponibile.
Non vi è ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d'appello perviene al medesimo esito utile per l'appellante, pur fondando la decisione su ragioni giuridiche diverse da quelle del primo giudice.
La mancata integrazione del contraddittorio può essere ritenuta superflua quando il ricorso appaia prima facie infondato e la fissazione del termine non apporti alcuna utilità processuale.
Richiamato per individuare la quota disponibile e il quadro delle quote di riserva nella successione dei legittimari.
Richiamato per il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui il lascito ecceda la disponibile, l'istituito deve concorrere nei beni residui in misura compatibile con le quote di riserva degli altri legittimari.
Citato come norma evocata in appello dalla parte resistente in relazione alla dedotta donazione dei beni, ma la Corte di cassazione non sviluppa un principio interpretativo autonomo su tale disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del testamento, la clausola va letta nel suo complesso: se a una istituzione nella quota disponibile si accompagna l'indicazione di beni determinati, la portata dell'attribuzione non può essere determinata in astratto, ma va verificata in relazione al valore concreto dei beni assegnati.
- L'istituzione nella disponibile riferita a una quota astratta del patrimonio è, di regola, istituzione di erede; tuttavia, quando il testatore individua specifici cespiti da imputare a quella quota, il beneficiario non può automaticamente pretendere di cumulare l'intera disponibile con la quota di riserva sull'intero asse.
- Se il valore dei beni specificamente attribuiti assorbe in tutto o in parte la quota disponibile, l'istituito non ha titolo per concorrere sugli altri beni per l'intera disponibile; in ipotesi di eccedenza rispetto alla disponibile, può persino derivarne una riduzione della quota spettante sui residui beni.
- La censura di violazione delle norme sull'interpretazione testamentaria è infondata quando si muove su un piano meramente astratto e non si confronta con l'effettivo contenuto della scheda e con il valore concreto dei beni oggetto di attribuzione.
- Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice d'appello accoglie la domanda con motivazione giuridica diversa da quella del primo giudice, purché il risultato decisorio coincida con quello richiesto dalla parte appellante.
- La superfluità dell'integrazione del contraddittorio può essere apprezzata in cassazione quando il ricorso appaia manifestamente infondato e l'adempimento processuale non sia idoneo a incidere sull'esito del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20192/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20193/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20194/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20198/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20201/2023 del 14/07/2023
- ordinanza_civile · 14 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20207/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →