Cassazione Penale, Sentenza n. 28426/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'aggressione avvenuta in un locale, durante una serata, nella quale l'indagato, in concorso con un correo, avrebbe colpito con un coltello al collo una persona non conosciuta, all'esito di una discussione nata per l'interesse manifestato dai due indagati verso alcune ragazze presenti nel locale. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato; il tribunale del riesame aveva confermato la misura. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: illogicità della motivazione sul pericolo di fuga, sostenendo che il volo per il rientro in Gran Bretagna era stato prenotato prima del fatto, che l'allontanamento dal luogo del reato non equivale a fuga dal processo e che la permanenza in casa fino all'arresto era logicamente incompatibile con la tesi della fuga; illegittimità della motivazione che aveva richiamato aggravanti non contestate o non dedotte ritualmente, in particolare la crudeltà e i motivi futili; vizio per avere il tribunale trattato unitariamente le posizioni dei due indagati, senza individualizzare le esigenze cautelari; omessa individualizzazione del pericolo di recidiva, ritenuto fondato solo sulle modalità dell'azione e non sulla situazione concreta di dolo di impeto; erroneità della scelta della custodia in carcere, non essendo stato spiegato perché non fossero sufficienti misure meno afflittive come gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alle aggravanti: quello sui futili motivi perché non dedotto già nell'istanza di riesame, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.; quello sulla crudeltà perché l'aggravante non risultava effettivamente contestata né adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato, ma comunque la censura era inammissibile per difetto di interesse, poiché la sua eventuale eliminazione non avrebbe inciso sul regime cautelare. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulle esigenze cautelari: il pericolo di fuga era sorretto da elementi concreti e prossimi nel tempo, quali la residenza all'estero, l'imminenza della partenza e il tentativo di sottrarsi all'indagine; il pericolo di recidiva era desunto non in modo illogico dalla recentissima condotta violenta e dall'incapacità di autocontrollo; la scelta della misura custodiale era giustificata dalla scarsa capacità di autocontrollo, che rendeva non manifestamente illogica la valutazione di inidoneità di misure meno afflittive. Inammissibili anche le censure sulla trattazione unitaria delle posizioni dei due indagati, non essendo vietata una valutazione congiunta di posizioni sovrapponibili e non essendo la doglianza disarticolante rispetto alla motivazione complessiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato nel capo di imputazione per qualificare il reato come tentato omicidio.
Richiamato nel capo di imputazione per il delitto di omicidio, oggetto del tentativo contestato.
Richiamato nel capo di imputazione in relazione alle circostanze aggravanti del fatto.
Richiamato per la sinteticità dell'esposizione dei motivi del ricorso.
art. 606, comma 3, ultimo periodo, c.p.p.
il ricorso è inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello
La Corte lo applica al ricorso per cassazione contro ordinanza del riesame, per dichiarare inammissibile la censura su un'aggravante non dedotta nell'istanza di riesame.
Richiamato per ribadire che l'interesse a impugnare è condizione di ammissibilità; manca interesse quando l'eventuale accoglimento non produce un vantaggio pratico.
Richiamato in tema di regime cautelare e di presunzioni relative, ritenute non applicabili al reato tentato richiamato nel caso.
Richiamato ai fini della durata dei termini di fase della custodia cautelare, ritenuti comunque ricompresi nella lettera c) del comma 1.
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Richiamato per affermare che il reato contestato rientra nel catalogo rilevante ai fini cautelari e dei termini di fase.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un'ordinanza cautelare, una doglianza è inammissibile se introduce per la prima volta un tema non devoluto al riesame, poiché opera la preclusione per le questioni di diritto non dedotte tempestivamente nei gradi precedenti.
- La censura relativa a un'aggravante è inammissibile per difetto di interesse quando la sua eventuale esclusione non incide sul mantenimento della misura cautelare, né sull'an né sul quomodo della cautela.
- Il pericolo di fuga può essere desunto da elementi concreti e prossimi nel tempo, anche relativi alla concreta situazione di vita dell'indagato e ai comportamenti posti in essere subito dopo il fatto, se tali dati rendono plausibile un effettivo allontanamento dal processo.
- Ai fini cautelari, il tentativo dell'indagato di sottrarsi all'indagine può costituire indice della volontà di sottrarsi anche al processo, se valutato insieme ad altri elementi oggettivi del caso.
- Il pericolo di recidiva può essere motivato valorizzando la recentità del fatto, la violenza dell'azione e l'incapacità di autocontrollo, senza che il giudice debba necessariamente confutare ogni diversa lettura soggettiva del contesto emotivo dell'azione.
- La scelta della custodia in carcere è sorretta quando il giudice dia conto di specifici elementi che evidenziano la scarsa capacità di autocontrollo dell'indagato, rendendo non illogica la ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive.
- La valutazione unitaria della posizione di coindagati è consentita quando le posizioni risultino sovrapponibili sia quanto ai gravi indizi sia quanto alle esigenze cautelari, purché la motivazione complessiva risponda alle censure difensive e resti intellegibile nella sua interezza.
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