Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37660/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato la misura cautelare (obbligo di dimora) applicata dal GIP. Il Procuratore contesta la qualificazione dei fatti come illecito amministrativo ex art. 316-ter, comma 2, cod. pen., ritenendo invece che le condotte integrino il reato di truffa aggravata (art. 640-bis o, in subordine, art. 640, secondo comma cod. pen.) e, in relazione alla pluralità e organizzazione delle condotte, la partecipazione ad associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.). Si descrive un sistema fraudolento di conversione in denaro del "bonus cultura" mediante simulazione di acquisti, utilizzo della piattaforma, trasferimenti di voucher e ripartizione dei proventi.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso della pubblica accusa ritenendolo fondato. Ha ritenuto errata la ricostruzione del Tribunale che aveva qualificato i fatti come illecito ex art. 316-ter, riconoscendo invece che l'insieme degli artifici e raggiri adottati dagli indagati è idoneo a integrare il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis e/o art. 640). Ha sottolineato il carattere residuo dell'art. 316-ter e la necessità di valutare caso per caso l'esistenza di artifici e dell'induzione in errore dell'ente erogatore, anche se i controlli sono ex post. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli - sezione per il riesame delle misure cautelari - per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.

    Norma di carattere residuale che punisce indebita percezione di erogazioni pubbliche; va applicata solo quando la condotta decettiva non rientri nella fattispecie della truffa e non abbia indotto l'ente erogatore in errore mediante artifici o raggiri.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Costituisce la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; applicabile quando gli artifici e i raggiri sono idonei ad indurre in errore l'ente erogatore e a determinare l'erogazione del contributo.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma di truffa semplice; nel caso concreto è richiamata quale alternativa sussidiaria qualora non emergano gli elementi aggravanti dell'art. 640-bis.

  • art. 416 cod. pen.

    Fattispecie dell'associazione per delinquere; la configurazione può emergere quando vi sia un'organizzazione stabile con lo scopo di commettere più delitti (qui, plurime frodi ai danni dell'erogazione del bonus).

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art.309 comma 7 cod. proc.pen.

    Norma sul rinvio per nuovo giudizio al giudice competente per il riesame delle misure cautelari; utilizzata per disporre il rinvio del procedimento al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 (bonus cultura)

    "dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti"

    Regolamenta il meccanismo del bonus cultura e gli obblighi di registrazione e accettazione per gli esercenti; la struttura procedurale (registrazione su piattaforma, credito virtuale, fatturazione e successivi controlli) è centrale nella valutazione circa la possibilità di indurre in errore l'ente erogatore.

Massime di principio

  • La distinzione tra truffa (art. 640/640-bis) e indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) va valutata caso per caso; l'art. 316-ter ha natura residuale.
  • La presenza di un complesso sistema di artifici e raggiri diretti a simulare operazioni autorizzate può integrare la truffa anche se i controlli dell'ente erogatore sono previsti in via eventuale e successiva.
  • La mancanza di controlli preventivi o la negligenza dell'ente erogatore non esclude la responsabilità penale degli autori della frode; l'idoneità del mezzo fraudolento risiede negli artifici e nell'apparenza ingannevole prodotta.
  • Per accertare la truffa aggravata per erogazioni pubbliche occorre considerare l'intera sequenza di condotte (ricerca dei beneficiari, simulazione di acquisti, accessi alla piattaforma, emissione di fatture false o simulate, ripartizione dei proventi), non soltanto l'atto formale finale.
  • La configurabilità dell'associazione per delinquere dipende dall'esistenza di un'organizzazione stabile e dallo scopo di commettere più delitti: attività coordinate e ripetute volte alla monetizzazione dei bonus possono essere valutate in tal senso.
  • In fase cautelare o processuale il giudice dovrà motivare in modo complessivo e non limitarsi a inquadrare l'ultimo atto formale; la valutazione deve essere estesa agli elementi probatori che dimostrano l'articolazione e la prevedibilità fraudolenta dell'azione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.