Cassazione Civile, Ordinanza n. 10481/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista, quale titolare di uno studio associato, aveva presentato istanza di rimborso per IRAP versata per più annualità, sostenendo che l’imposta non fosse dovuta perché l’attività sarebbe stata in concreto svolta senza autonoma organizzazione e, secondo la sua prospettazione, in modo non realmente associato. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione negando il rimborso. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo: l’esercizio dell’attività in forma individuale e non associata; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina IRAP, lamentando che il giudice di appello avesse applicato in modo erroneo i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza confrontarsi con la necessità di accertare in concreto il presupposto dell’autonoma organizzazione e la reale sussistenza del vincolo associativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che, per le attività di lavoro autonomo svolte da professionisti, l’assoggettamento a IRAP non può presumersi in via automatica solo per la forma organizzativa nominale, ma richiede l’accertamento del presupposto dell’autonoma organizzazione, ovvero, per studi associati e strutture analoghe, la verifica effettiva dell’esercizio dell’attività in forma associata. Nel caso concreto la sentenza della CTR era priva di una motivazione intellegibile sui fatti decisivi: non spiegava quali elementi avessero dimostrato l’effettiva attività associata, né come fosse stato valutato l’onere probatorio del contribuente. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a base della domanda di rimborso delle imposte versate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
la disciplina IRAP va interpretata nel senso che per i professionisti occorre verificare in concreto il presupposto dell’autonoma organizzazione; per società e enti il presupposto è, invece, previsto ex lege
art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
"l'attività esercitata dalle società e dagli enti... costituisce in ogni caso presupposto di imposta"
per società ed enti il presupposto impositivo è automatico; per i professionisti serve un accertamento concreto dell’organizzazione
artt. 3, 23, 32, 53 e 76 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione della disciplina IRAP
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
invocato per violazione o falsa applicazione delle norme in tema di IRAP
richiamato per il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio
Corte cost. n. 156/2001
ha chiarito che l’elemento organizzativo è connaturato all’impresa ma non necessariamente al lavoro autonomo, che può essere svolto anche senza organizzazione di capitali e lavoro altrui
Cass., Sez. U., n. 9451/2016
ha definito i criteri del requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP per i professionisti
Cass., Sez. U., n. 7291/2016
in materia di medicina di gruppo, l’imponibilità IRAP dipende dall’eventuale autonoma organizzazione e non dalla sola forma associativa
Cass. n. 14408/2016
conferma l’orientamento sulla medicina di gruppo e sull’autonoma organizzazione
Cass. n. 23438/2019
conferma l’orientamento sulla medicina di gruppo e sull’autonoma organizzazione
Cass. n. 3673/2007
l’autonoma organizzazione va intesa in senso oggettivo, come apparato distinto dal professionista, costituito da beni strumentali e/o lavoro altrui
Cass. n. 30873/2019
per società e associazioni professionali la forma di esercizio integra ex lege il presupposto IRAP, salvo prova contraria dell’insussistenza dell’esercizio in forma associata
Cass., Sez. U., nn. 7371 e 7391/2016
per associazioni professionali, studi associati e società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, l’esclusione da IRAP dipende dalla prova che non è stata realmente esercitata attività in forma associata
Massime di principio
- Per i professionisti, il presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione non può essere affermato in via automatica, ma richiede un accertamento in concreto da parte del giudice di merito.
- L’autonoma organizzazione va intesa in senso oggettivo, come esistenza di un apparato distinto dalla persona del professionista, fondato su beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure su lavoro altrui non occasionale.
- Per studi associati, associazioni professionali e strutture analoghe, l’assoggettamento a IRAP dipende dalla verifica dell’effettivo esercizio dell’attività in forma associata; non basta la mera etichetta formale se il vincolo associativo non è realmente costituito.
- La motivazione della sentenza deve rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito, soprattutto quando si tratta di stabilire se il contribuente abbia o meno assolto l’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo.
- In sede di legittimità, è denunciabile la sentenza tributaria che ometta di confrontarsi con fatti decisivi e con la corretta distribuzione dell’onere probatorio in materia di IRAP.
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