Cassazione Civile, Ordinanza n. 28947/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico strumentale, proposta da un lavoratore per ottenere l’ammissione del proprio credito per differenze retributive. Il credito veniva rivendicato per il periodo 20.2.2009-1.5.2014, assumendo che il dipendente avesse svolto mansioni superiori di autista soccorritore, con conseguente diritto al mancato inquadramento nell’Area B, posizione economica B2, oltre a compenso incentivante e indennità di responsabilità esterna. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo: disciplinata l’opposizione esclusivamente dall’art. 209 l.f.; non necessaria una motivazione del provvedimento di esclusione; carente l’allegazione dei fatti costitutivi, poiché non erano state descritte in modo puntuale le mansioni concretamente svolte; mancante anche la prova delle mansioni superiori e non ravvisabile una non contestazione utile a superare tali carenze. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la controparte non avesse contestato lo svolgimento dell’attività di autista-soccorritore e che tale fatto dovesse considerarsi provato, con conseguente superfluità della prova testimoniale e erroneità del mancato giudizio trifasico; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, insistendo sul fatto che lo svolgimento delle mansioni e le attività concrete erano emerse e non contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non rispettavano gli oneri di specifica trascrizione e confronto con la ratio decidendi: il ricorso non riportava il ricorso introduttivo di primo grado, necessario per verificare l’effettiva allegazione delle mansioni; il principio di non contestazione non opera in mancanza di una specifica allegazione dei fatti da contestare; inoltre, la valutazione della sussistenza di una non contestazione è riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta dalla duplice ratio del difetto di allegazione specifica e dell’assenza di una non contestazione utilmente invocabile. Poiché il ricorso non trascriveva gli atti necessari a verificare se le mansioni fossero state puntualmente dedotte e non si confrontava in modo adeguato con tali rationes, i motivi sono stati dichiarati inammissibili. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di riconoscimento del credito nel procedimento concorsuale; la Corte non ne approfondisce il contenuto sostanziale
art. 209 l.f.
indicato dal Tribunale come disciplina esclusiva dell’opposizione al passivo nella procedura concorsuale
ritenuta non applicabile al procedimento di esclusione dal passivo, secondo il Tribunale
invocato dal ricorrente per sostenere che i fatti non contestati dovessero considerarsi provati; la Corte ribadisce che la non contestazione presuppone una specifica allegazione dei fatti
invocato in relazione all’onere della prova; la Corte conferma che resta in capo a chi agisce l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
usato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.
usato come parametro del secondo motivo per dedotto omesso esame di fatto decisivo e vizi processuali
richiamato dalla Corte per affermare la necessità di specifica esposizione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione
richiamato dalla Corte per ribadire l’onere di deposito degli atti e documenti necessari al giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indica, con la necessaria specificità, gli atti e i fatti processuali decisivi per verificare l’errore dedotto.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dalla parte che li deduce: in mancanza di una puntuale allegazione dei fatti costitutivi, non può dirsi maturata una non contestazione utile a supplire al difetto di allegazione o prova.
- Chi agisce per il riconoscimento di differenze retributive deve allegare in modo dettagliato le mansioni concretamente svolte, in modo da consentire al giudice il raffronto con l’inquadramento rivendicato e con la disciplina contrattuale applicabile.
- La valutazione circa la sussistenza e la portata della non contestazione rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza si limita a prospettare una diversa lettura del contenuto degli atti.
- In sede di legittimità, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, della sua decisività e del modo in cui esso sia stato ritualmente introdotto nel processo; non basta una generica contestazione dell’apprezzamento del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28911/2025 del 02/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28912/2025 del 02/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28919/2025 del 02/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28921/2025 del 02/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28922/2025 del 02/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28937/2025 del 02/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →