Cassazione Civile, Ordinanza n. 24982/2025 del 10/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da appalti pubblici per la costruzione di una scuola elementare affidati a più imprese da un comune. Una delle imprese appaltatrici aveva chiesto al committente il pagamento di somme riservate in contabilità; il comune aveva contestato la pretesa, aveva chiamato in causa le altre imprese coinvolte e le assicurazioni, e il giudice di merito aveva ritenuto che i ritardi e i danni derivassero da carenze progettuali e da omissioni imputabili anche all’impresa ricorrente, rigettando le sue pretese economiche per tardività o infondatezza delle riserve. In cassazione l’impresa principale deduceva: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio per avere la corte d’appello fondato la responsabilità su circostanze non dedotte; violazione delle norme sull’appalto e sulla responsabilità per inadempimento per avere attribuito all’appaltatore un obbligo di verifica delle scelte progettuali e di controllo dell’operato altrui; omesso esame di un fatto decisivo e mancata considerazione della CTU, che avrebbe quantificato la sua incidenza causale solo al 20%; violazione delle norme sulla corresponsabilità e sul concorso del fatto di terzi, per avere escluso la responsabilità del direttore lavori/committente; violazione delle norme sulle riserve e sulle sospensioni lavori; erronea applicazione della disciplina provinciale degli appalti pubblici e delle norme sugli effetti dell’abrogazione; infine, illegittimità della condanna alle spese. L’impresa incidentale, a sua volta, contestava l’applicabilità alla gara e al contratto della disciplina provinciale richiamata nel contratto, sostenendo che il rinvio fosse solo di stile e comunque mobile, e contestava la qualificazione decadenziale della clausola che imponeva il termine per le riserve/arbitrato, lamentando anche la mancata applicazione della disciplina sulle clausole vessatorie e una violazione del diritto di difesa e della CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’impresa appaltatrice e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’altra impresa. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato il principio per cui il creditore che agisce per l’adempimento o per il risarcimento deve allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore provare il proprio esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento; ha inoltre condiviso la qualificazione della responsabilità dell’appaltatore come responsabilità per fatto proprio, consistente nell’omessa segnalazione delle carenze progettuali e nell’omessa coordinazione delle attività, e ha ritenuto inammissibili le censure che tendevano a una rivalutazione del merito o della CTU. Sono state ritenute inammissibili anche le doglianze sulla disciplina provinciale degli appalti, perché non colpivano tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in più punti, difettavano di specificità o introducevano questioni nuove. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la condanna della ricorrente principale a rifondere le spese ai controricorrenti e ha condannato anche la ricorrente incidentale alle spese in favore del comune. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la responsabilità dell’appaltatore era stata dedotta come inadempimento e la decisione si è mantenuta entro il thema decidendum.
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere la carenza di allegazione del comune; la Corte afferma che, nei rapporti contrattuali, il creditore può limitarsi ad allegare l’inadempimento e non deve dettagliarne tutte le specifiche tecniche.
Invocato nel secondo motivo per contestare l’obbligo di controllo dell’appaltatore; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla responsabilità per omessa segnalazione delle carenze progettuali.
La Corte ribadisce il principio generale dell’onere del debitore di provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile dell’inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente per negare la responsabilità per vizi/opere extra-contrattuali; la Corte non accoglie la censura, valorizzando l’obbligo dell’appaltatore di segnalare le carenze progettuali nel contratto d’appalto.
Richiamato insieme agli artt. 1176 e 1218 c.c.; non è ritenuto idoneo a scalfire la ratio della decisione di merito.
Richiamato con riguardo al concorso di responsabilità; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva comunque compiuto una valutazione autonoma della causalità e delle responsabilità, senza necessità di aderire alla percentuale tecnica indicata dal CTU.
Invocato per il concorso colposo e la riduzione del danno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché presupponeva una rivalutazione del merito.
Richiamato per contestare la responsabilità del committente per il comportamento del direttore lavori; la Corte conferma l’esclusione della responsabilità del committente per interruzione del nesso causale.
Richiamato insieme all’art. 1398 c.c.; non incide sulla soluzione adottata dalla Corte di merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio è preclusa in cassazione.
Richiamato nel motivo sull’asserita corresponsabilità del committente; la Corte non accoglie la censura.
art. 66 D.P.G.P. 5 luglio 2001, n. 41
La Corte territoriale lo aveva ritenuto applicabile ai contratti di appalto; la Cassazione rileva che il ricorso non aggrediva tutte le rationes decidendi e che le censure erano in parte apodittiche o volte a ottenere una nuova valutazione di merito.
Richiamato per contestare la disciplina del cronoprogramma; la Corte dichiara il motivo carente di specificità e sostanzialmente non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
art. 46 D.P.G.P. 5 luglio 2001, n. 41
Richiamato sulle sospensioni e sulla contabilizzazione; la Corte afferma che la censura si risolveva in una contestazione della lettura dei documenti e quindi in una richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 138 D.P.G.P. 5 luglio 2001, n. 41
Richiamato come disposizione che prevedeva un termine di decadenza; la Corte di merito aveva ritenuto tardive le pretese di una delle imprese, e la Cassazione non ha accolto le censure che investivano solo una delle rationes della decisione.
art. 139 D.P.G.P. 5 luglio 2001, n. 41
La Corte di merito ha ritenuto la clausola decadenziale; la Cassazione dichiara inammissibili le censure che invocavano una circolare amministrativa e la disciplina sulle clausole vessatorie.
La Corte esclude l’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie perché il contratto non era qualificabile come contratto per adesione in senso tecnico, essendo destinato a un rapporto specifico e non a una serie indefinita di rapporti.
Invocato per l’interpretazione della clausola di rinvio al regolamento provinciale; la censura è dichiarata inammissibile perché si limita a contrapporre una diversa interpretazione plausibile.
Richiamato per interpretazione secondo buona fede; la Corte non ravvisa violazioni specifiche della clausola interpretata dal giudice di merito.
Invocato come canone interpretativo contra stipulatorem; la Corte lo ritiene non decisivo alla luce della motivazione di merito e della carenza di specificità del motivo.
art. 3 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere una disparità di trattamento; la censura è respinta come inammissibile.
art. 24 Cost.
Invocato nel ricorso incidentale in relazione al diritto di difesa; la Corte non esamina nel merito la doglianza per difetto di specificità e per mancato aggancio a tutte le rationes decidendi.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato per lamentare una compressione patrimoniale derivante dall’ultrattività della disciplina provinciale; la censura resta assorbita/inammissibile per la genericità delle altre doglianze.
Richiamato sul governo delle spese; la Corte conferma la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza e, per la domanda di garanzia assorbita, valuta la non arbitrarietà della chiamata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per ribadire che la memoria non può introdurre nuove questioni o integrare tardivamente i motivi.
Usato come parametro di specificità e autosufficienza del ricorso; più motivi sono dichiarati inammissibili per mancata localizzazione degli atti o per mancata individuazione della ratio impugnata.
Richiamato quale base dei singoli motivi; la Corte distingue tra violazione di legge, nullità processuale e omesso esame, dichiarando inammissibili le doglianze che mirano in realtà a una nuova valutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve allegare il titolo del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; incombe invece sul debitore provare l’esatto adempimento o la non imputabilità dell’inadempimento.
- Nell’appalto, l’appaltatore può essere responsabile non solo per l’esecuzione materiale dell’opera, ma anche per la mancata segnalazione di carenze progettuali o per la mancata coordinazione delle attività di competenza, quando tali omissioni rientrino nella sua sfera di diligenza professionale.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito, della CTU o delle prove; la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi e non può risolversi in una diversa lettura dei fatti.
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile quando non contesta tutte le rationes idonee a sorreggere la decisione.
- La disciplina sulle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. si applica solo ai contratti predisposti unilateralmente per regolare una serie indefinita di rapporti; non basta che il testo sia standard o ripetuto in più contratti se il rapporto resta individualmente negoziato.
- Quando una domanda di garanzia viene assorbita, la regolazione delle spese richiede una valutazione virtuale della non arbitrarietà della chiamata in causa, sulla base degli atti e senza nuova istruttoria.
- Le questioni nuove, non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può integrare o ampliare i motivi di ricorso, ma solo illustrarli.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24936/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24940/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24941/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24947/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24955/2025 del 10/09/2025
- ordinanza_civile · 10 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24957/2025 del 10/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →