Cassazione Civile, Ordinanza n. 01647/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia origina da un’espropriazione immobiliare intrapresa da una banca munita di titolo esecutivo e ipoteca contro un debitore poi deceduto, cui sono subentrati gli eredi. Dopo l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento, gli eredi hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, deducendo: l’illegittima vendita dell’intero immobile, benché in comunione legale con la moglie del debitore; la mancata notifica del pignoramento e degli avvisi anche alla comproprietaria e ai suoi eredi; la tardiva comunicazione del decreto di trasferimento; il mancato versamento del prezzo alla procedura e la distribuzione diretta al creditore; l’asserita collusione tra aggiudicatario e creditore; l’erroneità della decisione di merito che aveva ritenuto tardive o infondate tali doglianze. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati cinque motivi: nullità del procedimento e omessa pronuncia; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sull’espropriazione di beni in comunione e sulle opposizioni esecutive; ulteriore censura sul prezzo di aggiudicazione; e doglianze finali sulla pretesa vendita di quota altrui e sulla mancata comunicazione alla moglie del debitore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate la maggior parte delle censure; ha riconosciuto che vi era stata omessa pronuncia su un motivo relativo al mancato versamento del prezzo alla procedura, ma ha escluso la cassazione perché la domanda, al momento della sua proposizione, era comunque inammissibile, dovendo eventualmente essere fatta valere nella fase di riparto del ricavato. Ha inoltre affermato che, nella comunione legale tra coniugi, l’espropriazione per debito di uno solo dei coniugi può riguardare l’intero bene, che l’omesso avviso ex art. 599 c.p.c. non determina nullità della procedura in tale ipotesi, che il decreto di trasferimento non deve essere notificato ai terzi non debitori, e che le contestazioni nuove o non ritualmente svolte nel ricorso introduttivo sono inammissibili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso anche sotto il profilo della nullità del procedimento e della sentenza per violazione delle norme processuali.
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell’omessa pronuncia.
Richiamato nel primo motivo quale norma processuale asseritamente violata.
Richiamato nel primo motivo quale norma processuale asseritamente violata.
Richiamato per distinguere l’opposizione all’esecuzione dall’opposizione agli atti esecutivi.
È la norma posta a base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di trasferimento.
La Corte ha rilevato che la norma sull’intervento dei creditori era inconferente rispetto alla fattispecie esaminata.
La Corte ha affermato che non prevede la comunicazione del decreto di trasferimento.
Richiamato dalla parte ricorrente quanto all’obbligo di versamento del prezzo di aggiudicazione, ma la Corte ha chiarito che l’eventuale irregolarità del versamento non incide sulla validità del decreto di trasferimento.
La Corte ha escluso che, nella comunione legale tra coniugi, debba essere notificato l’avviso previsto per l’espropriazione di beni indivisi, e ha affermato che l’omissione di tale avviso non determina nullità della procedura.
Indicato come rimedio esperibile dal terzo proprietario per far valere i propri diritti, se del caso.
Richiamato per affermare la possibilità di tutela autonoma del terzo proprietario dopo la vendita giudiziale.
Base della condanna alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’espropriazione di un bene caduto in comunione legale tra coniugi per debito di uno solo dei coniugi, il pignoramento e la vendita possono riguardare l’intero bene, non una mera quota idealmente riferita al coniuge debitore.
- La disciplina dell’espropriazione dei beni indivisi ex art. 599 c.p.c. non si applica alla comunione legale tra coniugi, poiché tale comunione è senza quote; il diritto del coniuge non debitore si tutela sul piano del riparto del ricavato della vendita.
- L’omissione dell’avviso previsto per i beni indivisi non comporta, in difetto di espressa sanzione, nullità della procedura esecutiva, dovendosi valutare la tutela del terzo con gli strumenti tipici dell’opposizione di terzo o dell’azione di rivendica/accertamento.
- L’eventuale irregolarità nelle modalità di versamento del prezzo di aggiudicazione non incide sulla validità del decreto di trasferimento, se la questione attiene alla successiva fase di distribuzione del ricavato.
- Le contestazioni relative a nullità del procedimento esecutivo devono essere proposte con gli strumenti oppositivi tipici e nei tempi processuali previsti; non possono essere utilmente introdotte come nuove questioni in cassazione o con mere contestazioni rivolte al giudice dell’esecuzione.
- Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e ragionata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti fattuali o difensivi già svolti in primo grado non è sufficiente.
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