Cassazione Penale, Sentenza n. 45862/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione ritenendo che: (1) vi fosse vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, per l'assenza di elementi probatori che colleghino definitivamente la disponibilità dell'auto rubata al ricorrente (richiesta di accertamenti dattiloscopici e verifiche su arnesi rinvenuti); e che il fatto andasse riqualificato in furto, stante il breve intervallo temporale e la prossimità dei luoghi tra la denuncia di furto e il ritrovamento del veicolo; (2) la sentenza di appello fosse nulla per omessa notifica del decreto di citazione in appello al secondo difensore nominato dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse sufficiente: l'imputato era stato riconosciuto dagli agenti (a loro noto), sorpreso alla guida di un'autovettura risultata rubata, tentava di dileguarsi e il veicolo presentava parti meccaniche dello sterzo rotte — elementi ritenuti idonei a dimostrare la disponibilità della res furtiva e la consapevolezza di guidare un mezzo rubato, rendendo non decisive le richieste istruttorie ulteriori. Quanto alla riqualificazione in furto, la Corte ha ritenuto insufficiente la contiguità temporale (denuncia 13/11/2019, guida 19/11/2019) e assente qualsiasi indicazione sulle modalità della sottrazione da parte dell'imputato. L'eccezione di nullità per omessa notifica è stata ritenuta inammissibile perché non sollevata in appello prima della deliberazione e comunque il secondo difensore era presente e aveva esercitato le difese, accettando gli effetti dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen., comma 4 (attenuante)
La Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 648 per il reato di ricettazione; la Cassazione non ha modificato questo apprezzamento di merito, né ha rilevato vizi tali da renderlo insostenibile.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. L. n.14/2023
Richiamate in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; attengono alle norme procedurali che disciplinano la trattazione scritta del ricorso per Cassazione in determinati casi.
La Corte richiama per analogia il principio secondo cui le nullità relative alla vocatio in ius devono essere eccepite prima della deliberazione della sentenza; l'omessa notifica dell'avviso di appello a un difensore va fatta valere tempestivamente in appello o si considera edulcorata dall'atteggiamento della parte/difensore presente.
Norma che autorizza la condanna per spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione e motivato l'entità dell'ammenda (Euro 5.000) valutando la manifesta infondatezza e profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U., n. 22242 del 27/01/2011 (Scibé)
Precedente richiamato sul principio che la nullità relativa alla vocatio in ius deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza e che l'omessa impugnazione tempestiva comporta perdita dell'eccezione; la Corte ha applicato tale orientamento al caso concreto.
Massime di principio
- In casi di ricettazione la Corte può ritenere sufficiente la prova basata su riconoscimento dell'imputato da parte di agenti che lo conoscono, sul fatto di essere sorpreso alla guida del veicolo rubato e su comportamenti evasivi (tentativo di fuga): richieste istruttorie aggiuntive (es. esami dattiloscopici) non sono decisive se gli elementi di fatto sono già forti e congruamente motivati.
- La riqualificazione del fatto in furto richiede una contiguità temporale e fattuale stretta tra la denuncia di furto e la condotta dell'imputato; un intervallo temporale anche di alcuni giorni può impedire la riqualificazione se non emerge elemento chiaro che colleghi l'imputato alla sottrazione.
- Le nullità relative alla vocatio in ius (p.es. omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore) devono essere eccepite tempestivamente nel corso del giudizio di merito, prima della deliberazione della sentenza; se il difensore è presente e esercita la difesa, l'omessa notifica può essere implicitamente sanata.
- In cassazione, i ricorsi manifestamente infondati o proposti con colpa possono comportare la condanna alla Cassa delle ammende: la misura è graduata in base alla gravità e alla temerarietà del ricorso. Prima di proporre ricorso per cassazione è opportuno valutare con rigore l'ammissibilità e l'attendibilità delle censure.
- Se un motivo si fonda su una presunta incompletezza istruttoria, è rilevante dimostrare che la mancanza della prova sia stata dedotta e richiesta già in grado di appello; altrimenti la corte di cassazione potrà ritenere la questione inammissibile per mancata tempestiva contestazione.
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