Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40848/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società beneficiaria di una fideiussione per il pagamento di euro 15.000, poi opposto dalla società che aveva prestato la garanzia in favore dell’obbligazione assunta da una terza società. Nei gradi di merito l’opposizione era stata rigettata e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione la garante ha proposto cinque motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la Corte d’appello deciso sulla base di un documento prodotto da un terzo che, secondo la ricorrente, non era legittimamente entrato nel giudizio, e per non avere considerato l’asserito recesso della società garantita dal rapporto principale; (2) violazione delle norme sulla formazione del contratto, sostenendo che il documento non integrasse un contratto per mancanza di elementi essenziali e che la questione fosse stata ignorata; (3) violazione dell’art. 1939 c.c., assumendo l’invalidità o inefficacia dell’obbligazione principale e quindi della garanzia; (4) violazione dell’art. 1373 c.c., lamentando che il recesso della società garantita dovesse produrre effetti immediati e che la Corte avesse erroneamente valorizzato l’invito a una bonaria composizione; (5) violazione degli artt. 1939, 1411 e 1372 c.c. e omesso esame circa l’asserita inefficacia originaria della fideiussione per mancata sottoscrizione del beneficiario del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto la mancanza di un’esposizione sommaria sufficientemente completa dei fatti sostanziali e processuali, in violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non descriveva in modo adeguato l’oggetto della garanzia, il contenuto del rapporto principale e gli elementi fattuali necessari a comprendere le censure. Ha poi osservato che i primi motivi erano anche carenti di specificità e autosufficienza, perché richiamavano cumulativamente più vizi e non riproducevano il testo del documento contrattuale asseritamente mal valutato. Quanto alle censure di merito, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come contratto a favore di terzo e ha richiamato il principio per cui il beneficiario di un contratto a favore di terzo non è parte del contratto e quindi non deve sottoscriverlo per poterne trarre beneficio. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado, con conseguente operatività dell’art. 348-ter c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria e sintetica dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza o insufficienza comporta inammissibilità perché impedisce la comprensione delle censure e il controllo di ammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che cumulano in modo generico più vizi, senza specificità e autosufficienza, sono inidonei a fondare il sindacato di legittimità.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne affronta un’autonoma interpretazione decisoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte rileva comunque l’assenza di un adeguato supporto fattuale e documentale delle censure.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la censura è respinta in quanto priva di autosufficienza e specificità.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della natura contrattuale del documento, ma non oggetto di accoglimento.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell’esito.

  • art. 1939 c.c.

    La Corte non accoglie la tesi dell’inefficacia della fideiussione per vicende del rapporto principale e conferma che le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1373 c.c.

    La censura sul recesso è respinta perché formulata in modo generico e comunque incompatibile con la ricostruzione operata dai giudici di merito.

  • art. 1411 c.c.

    La Corte valorizza il principio del contratto a favore di terzo, affermando che il beneficiario non è parte del contratto e non deve sottoscriverlo per ottenere il beneficio.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è accolto il motivo che prospettava inefficacia originaria del contratto per difetto di sottoscrizione del beneficiario.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Essendo il ricorso inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali deve essere concreta, sintetica e sufficiente a consentire la comprensione delle censure; la sua carenza determina inammissibilità.
  • La censura di legittimità deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente richiamare cumulativamente più vizi o contestare in astratto la valutazione di un documento senza riportarne il contenuto rilevante.
  • Chi contesta in cassazione la decisione fondata su un documento deve indicare puntualmente perché quel documento sarebbe stato inutilizzabile e in quale esatto modo la sua utilizzazione abbia inciso sulla ratio decidendi.
  • Nel contratto a favore di terzo il beneficiario non è parte del contratto e non è tenuto a sottoscriverlo per poter usufruire del vantaggio promesso dal contratto stesso.
  • Le censure che mirano a una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e giuridicamente congrua.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei casi in cui la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado nei limiti di cui all’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.