Cassazione Civile, Ordinanza n. 10660/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di una nuova rete di distribuzione idropotabile in un settore del centro storico di Palermo, affidato a un'a.t.i. composta da due imprese. L'appaltatrice deduceva di aver iscritto sei riserve per l'anomalo andamento dell'appalto e di essere creditrice di somme a titolo di maggiori oneri; sosteneva inoltre l'illegittimità della rescissione in danno del contratto disposta dalla stazione appaltante e chiedeva la risoluzione del contratto per fatto e colpa di quest'ultima, il risarcimento dei danni, il pagamento delle somme rivendicate e, in subordine, l'accertamento dell'illegittimo recesso con estinzione delle polizze fideiussorie. La committente contestava la domanda e proponeva riconvenzionale per i danni da inadempimento dell'associazione appaltatrice. Il Tribunale aveva accolto in parte le pretese dell'appaltatrice; la Corte d'appello, invece, riformava integralmente, riteneva legittima la rescissione in autotutela perché i lavori erano stati unilateralmente sospesi dall'a.t.i., attribuiva all'associazione la responsabilità dei ritardi e condannava solidalmente appaltatrice, capogruppo e garante al risarcimento in favore della committente. Nel ricorso per cassazione la società appaltatrice deduceva: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita genericità dell'appello della committente e omessa pronuncia su tale eccezione; 2) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello disatteso senza adeguata giustificazione le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e per non avere disposto l'esibizione di documenti; 3) violazione degli artt. 1362-1365 c.c. per errata lettura dei fatti posti a base della rescissione e per avere ritenuto sospesi i lavori dall'appaltatrice; 4) ancora violazione degli artt. 1362-1365 c.c. e vizio di motivazione per avere attribuito all'a.t.i. la responsabilità dei ritardi e disatteso le risultanze peritali senza ulteriore istruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di appello che assumeva generici; ha inoltre osservato che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali come la genericità dell'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e ancorato alle risultanze processuali il dissenso rispetto alla c.t.u., valorizzando documenti di causa; inoltre il mancato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Anche il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché censuravano sostanzialmente il giudizio di fatto sulla legittimità della rescissione e sulla responsabilità dell'appaltatrice, giudizio insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale e dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui non ravvisati. Quanto al ricorso incidentale della committente, proposto tardivamente, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché l'impugnazione principale era stata dichiarata inammissibile e il termine breve per impugnare era già decorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite. È stato inoltre posto a carico della ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato, mentre non è stato applicato alla ricorrente incidentale perché il suo ricorso è stato dichiarato inefficace e non definito nel merito.
Norme richiamate
art. 27 r.d. n. 350/1985
rescissione ex art. 27 del r.d. n. 350/1985
richiamato come base del provvedimento di rescissione in danno del contratto d'appalto disposto dalla stazione appaltante
dedotto come parametro della lamentata omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio perché riferito a questioni processuali e comunque non configurato nella specie
richiamati per sostenere la genericità dell'appello; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza, affermando la necessità di riprodurre i motivi di gravame contestati
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione e sulle violazioni di legge
invocati per denunciare una pretesa errata interpretazione dei fatti e del contenuto della rescissione; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una diversa rivalutazione del merito
il mancato ordine di esibizione è stato ritenuto espressione di potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
richiamato per affermare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione, pena inammissibilità
richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione, spirato prima del ricorso incidentale
richiamato per affermare che il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza al destinatario anche per il notificante
richiamato per l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva a seguito dell'inammissibilità del ricorso principale
richiamati insieme all'art. 334 c.p.c. per delimitare la disciplina del ricorso incidentale tardivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo per violazione dell'art. 342 c.p.c., il ricorrente deve riportare in modo specifico il contenuto dei motivi di appello asseritamente generici; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito ometta di esaminare una questione processuale o un'eccezione di rito; esso riguarda il mancato esame di domande o questioni di merito.
- Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non vincolano il giudice, che può disattenderle purché esponga una motivazione congrua, logicamente coerente e ancorata alle risultanze di causa.
- La mancata ammissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è di regola censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
- Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, mirino in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile e, comunque, è soggetta al rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza al destinatario.
- La contestazione della legittimità della rescissione o della risoluzione di un appalto, quando si fonda esclusivamente su una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consente una rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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