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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12837/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa in crisi)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta da una società di trasporto aereo poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la revoca di pagamenti per complessivi euro 1.450.309,22 effettuati nei sei mesi anteriori al DPCM che aveva disposto l'ammissione alla procedura. I pagamenti erano stati eseguiti in favore della società di gestione aeroportuale e riguardavano, da un lato, somme pagate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 80/2008 e, dall'altro, somme pagate prima di tale data. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabili le esenzioni di cui all'art. 67 l. fall. La ricorrente principale ha quindi dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 80/2008 e dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sostenendo che l'esenzione speciale non fosse generalizzata ma subordinata alla funzionalità dei pagamenti alla prosecuzione dell'attività d'impresa; 2) in subordine, questione di illegittimità costituzionale della norma speciale come legge-provvedimento; 3) con riferimento ai pagamenti anteriori al decreto, violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., per avere la corte ritenuto che essi fossero pagamenti di beni/servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte posto a carico dell'attrice l'onere di provare la non riconducibilità dei pagamenti ai termini d'uso; 5) nullità della sentenza per motivazione asseritamente incomprensibile; 6) nullità per violazione del giudicato, assumendo che il tribunale non avesse deciso sulla scientia decoctionis. La resistente, oltre a difendere la sentenza, ha proposto ricorso incidentale sul solo capo delle spese, censurando la liquidazione operata in appello perché inferiore ai minimi tariffari e deducendo l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva ex art. 334 c.p.c. in dipendenza del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché ha ritenuto infondati i motivi sulla revocatoria: ha affermato che la disciplina speciale del d.l. n. 80/2008 opera una equiparazione piena, quoad effectum, ai pagamenti non revocabili ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., con conseguente irrilevanza della verifica sulla funzionalità dei singoli pagamenti alla continuità aziendale; ha inoltre escluso profili di incostituzionalità della norma; quanto ai pagamenti anteriori al decreto, ha ritenuto che i diritti aeroportuali e i servizi di handling rientrino nell'esercizio dell'attività d'impresa e che i 'termini d'uso' comprendano anche pagamenti difformi da eventuali pattuizioni contrattuali, purché conformi alla prassi consolidata tra le parti. Ha reputato correttamente posto a carico dell'accipiens l'onere di provare l'esenzione revocatoria e ha escluso la nullità motivazionale e quella per asserita violazione del giudicato, quest'ultima comunque assorbita. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società aeroportuale, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese di appello perché inferiore ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014; la sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la Corte, decidendo nel merito, ha riliquidato le spese del grado di appello in euro 15.000,00 oltre accessori, oltre a porre a carico della ricorrente principale le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    La norma speciale del d.l. n. 80/2008 equipara pienamente, ai fini dell'esenzione da revocatoria, i pagamenti effettuati nel periodo considerato ai pagamenti eseguiti in attuazione di un piano attestato di risanamento, senza necessità di verificare caso per caso la funzionalità alla continuità aziendale.

  • art. 1, comma 3, d.l. 23 aprile 2008, n. 80

    "Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2"

    La disposizione è stata letta come norma speciale di equiparazione totale a una fattispecie esente da revocatoria, operante per tutti gli atti e pagamenti compiuti nel periodo indicato.

  • art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato in relazione alla dedotta illegittimità costituzionale della norma speciale, ma la Corte ha escluso che ricorressero profili di incostituzionalità.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.

    Sono sottratti a revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; la nozione di termini d'uso comprende anche pagamenti conformi a una prassi consolidata tra le parti, pur in assenza di puntuale conformità alle previsioni contrattuali.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi dell'esenzione revocatoria grava sulla parte che invoca la non revocabilità del pagamento, cioè sull'accipiens.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La nullità per difetto assoluto di motivazione è esclusa quando le apparenti contraddizioni della sentenza siano componibili alla luce del ragionamento complessivo svolto dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, censura respinta dalla Corte.

  • art. 2909 c.c.

    La dedotta violazione del giudicato è stata ritenuta inammissibile/assorbita, poiché l'esenzione revocatoria riconosciuta rendeva superflua la questione della scientia decoctionis.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per la censura sulla pretesa formazione del giudicato interno, ma senza incidenza decisiva sul risultato per effetto dell'assorbimento.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se investe un capo diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale, in funzione di reazione all'iniziativa dell'altra parte.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato ai fini della tempestività dell'impugnazione incidentale tardiva rispetto al termine lungo, poi superata dall'applicazione dell'art. 334 c.p.c.

  • d.m. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese deve rispettare i minimi tariffari; la violazione dei minimi consente la cassazione del capo sulle spese e la decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato il capo sulle spese e ha deciso direttamente nel merito rideterminando l'importo dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che equipara determinati pagamenti a quelli esenti da revocatoria opera in modo pieno e oggettivo, senza che il giudice debba accertare in concreto la funzionalità di ciascun pagamento alla continuità aziendale, quando la legge realizza una fictio iuris espressa.
  • L'esenzione revocatoria per pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche rapporti in cui il pagamento avvenga secondo una prassi consolidata e stabile tra le parti, pur in difformità da eventuali previsioni contrattuali, se tale prassi rende il pagamento opponibile alla massa.
  • Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'eccezione grava su chi invoca la non revocabilità del pagamento.
  • La nozione di 'esercizio dell'attività d'impresa' va interpretata in senso non restrittivo, ricomprendendo i pagamenti di prestazioni funzionali al ciclo produttivo o comunque inerenti all'attività dell'impresa, anche se relativi a prestazioni pregresse.
  • Una apparente contraddizione motivazionale non determina nullità della sentenza se il ragionamento complessivo consente di ricomporre coerentemente le affermazioni del giudice di merito.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riguardi capi diversi da quelli investiti dall'impugnazione principale, purché sia reazione all'altrui iniziativa e sia diretta a conservare o modificare l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata.
  • La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri e i minimi tariffari applicabili; la loro violazione integra vizio denunciabile in cassazione e consente, se non occorrono ulteriori accertamenti, la decisione nel merito da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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