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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2762/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto che confermava la confisca di prevenzione disposta a carico di Sarnataro Raffaele. Il motivo principale era la presunta violazione del principio del ne bis in idem, atteso che un precedente procedimento di prevenzione si era concluso con decreto della Corte d'appello del 31/01/2012 che aveva ritenuto cessata la pericolosità sociale entro il 2001; i ricorrenti sostenevano che non fosse possibile riavviare un nuovo procedimento basato sulle modifiche normative intervenute dopo l'avvio del procedimento originario. Altri motivi contestavano l'incompetenza territoriale e denunciavano travisamento della prova e carenza di motivazione circa la provenienza degli utili e l'effettiva partecipazione di La Torre alla gestione della discarica e delle società (COVIM, SOGERI, IRIS, CAPRILE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la rinnovazione del procedimento di prevenzione nonostante il precedente decreto del 2012, poiché quel provvedimento era stato adottato applicando la disciplina previgente e non poteva precludere l'accertamento delle condizioni previste dalla riforma delle leggi 125/2008 e 94/2009 (introduttive del comma 6-bis dell'art. 2-bis l.575/1965) che rendono autonome le misure patrimoniali rispetto a quelle personali quando la pericolosità sia sussistita al tempo delle acquisizioni patrimoniali. Ha inoltre dichiarato inammissibili o irricevibili i motivi che chiedevano una rivalutazione integrale del materiale probatorio (travasi di fatto), richiedendo invece che eventuali censure fossero dirette alla violazione di norme di diritto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art.24

    Norma sulla confisca di prevenzione: il provvedimento impugnato conferma la confisca adottata ai sensi di tale articolo in quanto ricollegabile alla normativa sulle misure di prevenzione antimafia.

  • legge 575/1965, art.2-bis, comma 6-bis (introdotto dalle leggi 125/2008 e 94/2009)

    "reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali"

    La modifica normativa ha affermato l'autonomia delle misure patrimoniali: è possibile applicare la confisca patrimoniale anche in assenza di pericolosità attuale, purché la pericolosità sussistesse al momento dell'acquisto dei beni; tale principio può trovare applicazione anche retroattiva o se la novella interviene durante il procedimento, fermo restando il necessario contraddittorio sui profili normativi.

  • codice penale, art.200, comma 1

    "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione"

    Quest'articolo è stato interpretato in primo grado dalla Corte d'appello come riferito alla legge in vigore al momento del primo decreto impositivo; la Corte di Cassazione ha chiarito che la novellazione può essere applicata anche se intervenuta durante il procedimento, purché sia stato garantito il contraddittorio sui profili normativi.

  • codice di procedura penale, art.616

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto dei ricorsi: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. n.28096/2015; Cass. n.31209/2015)

    La giurisprudenza citata permette l'applicazione delle modifiche introdotte dalle leggi 125/2008 e 94/2009 anche a fatti anteriori alla riforma e indica che, se la novella interviene nel corso del procedimento, deve essere garantito il contraddittorio sui profili normativi.

Massime di principio

  • La modifica normativa che rende autonome le misure patrimoniali rispetto a quelle personali consente la confisca di prevenzione anche in assenza di pericolosità attuale, se la pericolosità sussisteva al momento dell'acquisizione dei beni.
  • Un precedente provvedimento favorevole o di revoca adottato sulla base della disciplina previgente non impedisce automaticamente l'avvio o la rinnovazione di un nuovo procedimento fondato sulla disciplina successiva; occorre valutare se il giudicato abbia effettivamente deciso la questione specifica introdotta dalla novellazione.
  • Se la normativa cambia durante il procedimento, la novellazione può trovare applicazione a condizione che sia stato garantito il contraddittorio sui profili normativi introdotti dalla legge nuova.
  • Le censure che richiedono una nuova valutazione integrale dei fatti, della credibilità delle prove o dei calcoli economici sono, in Cassazione, in gran parte inammissibili: la Suprema Corte sindaca questioni di diritto, non rivaluta il merito dei fatti.
  • Sull'incompetenza territoriale prevale l'accertamento del centro operativo e decisionale dell'organizzazione criminale; l'indagine sulla radicazione territoriale può giustificare la competenza del giudice che ha adottato la misura.
  • Per ottenere l'annullamento di misure patrimoniali è necessario prospettare profili di illegittimità di diritto o vizi procedurali chiari; semplici rivalutazioni della prova o interpretazioni alternative dei fatti sono insufficienti in sede di legittimità.

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