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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20116/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che in appello la difesa aveva censurato soltanto il trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre la questione dell'art. 131-bis non era stata devoluta al giudice di merito; inoltre, tale valutazione richiede accertamenti in fatto e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Le doglianze sono quindi ritenute non consentite ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e comunque manifestamente infondate.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei due gradi di merito; la decisione di legittimità non ne esamina il merito, ma prende atto della contestazione e della conferma della responsabilità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice di appello e richiede valutazioni di fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le doglianze che introducono in cassazione questioni non devolute nei precedenti gradi di merito sono non consentite.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere specificamente devoluta nei motivi di appello; se non lo è stata, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto implica apprezzamenti in fatto e non si presta a essere introdotto in sede di legittimità come questione nuova.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sollecita una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dai giudici di merito, senza indicare reali violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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