Cassazione Civile, Ordinanza n. 15544/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal recupero dell'IRAP per l'anno d'imposta 2007, che la contribuente aveva omesso di versare invocando l'agevolazione prevista dall'art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 2003 come aiuto de minimis. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo illegittimo il recupero perché non sarebbe stata ravvisabile, in capo alla società, la "contabilità a rischio" richiesta dalla norma per negare il beneficio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della l.r. n. 21/2003 e dell'art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità del recupero dell'imposta. La Corte rileva però che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze contabili e della fattispecie concreta, quindi una revisione nel merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove appartiene al merito e non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione. Poiché il ricorso dell'Agenzia mirava sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la qualificazione della situazione contabile della contribuente, la censura è stata ritenuta inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha condannato l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente. È stato anche precisato che, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta contenuta nella norma, non la ricostruzione del fatto concreto.
art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21 del 29.12.2003
È la base normativa dell'agevolazione fiscale invocata dalla contribuente e contestata dall'Agenzia nel giudizio di legittimità.
art. 1, par. 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008
È richiamato come parametro eurounitario relativo alla disciplina dell'aiuto de minimis oggetto della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. presuppone l'erronea interpretazione o ricognizione della norma astratta, non la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può essere chiamata a riesaminare il merito della controversia né a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sull'attendibilità e concludenza delle prove.
- Il giudice di merito, quando fondi il proprio convincimento su alcune prove ritenute più attendibili, non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli altri elementi probatori non accolti.
- Quando il ricorso per cassazione tende, sotto la veste della violazione di legge, a ottenere una rivalutazione della fattispecie concreta e delle prove, esso è inammissibile.
- Le agevolazioni fiscali qualificate come aiuti de minimis vanno esaminate secondo i presupposti normativi applicabili, ma la loro concreta spettanza dipende dalla ricostruzione fattuale riservata al giudice di merito.
- rami nicht toepassable
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