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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36919/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari a carico di Andrea Sacchetta per i reati di associazione a delinquere (art. 416 e 416‑bis.1 c.p.) e gestione illecita di rifiuti/truffe (art. 452‑quaterdecies, artt. 81, 110), nonché per l'applicazione dell'aggravante ex art. 416‑bis.1. Il ricorrente deduceva: 1) carenza di prove circa la sua partecipazione stabile alla presunta societas sceleris e l'assenza di rapporti con i soggetti apicali (Ferrazzo, Spadafora, Serravalle ramo Montezemolo); 2) indebita duplicazione degli stessi elementi a sostegno sia dell'associazione sia del reato ambientale; 3) illegittimità della contestazione dell'aggravante agevolatrice in assenza di elementi che dimostrino la consapevolezza di Sacchetta dei vincoli criminali intercorrenti tra i sodali; 4) contestazione della qualificazione del materiale come rifiuto; 5) insufficienza e non attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce del sequestro preventivo della società Euromeridiana.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo sussistenti vizi di motivazione nell'ordinanza impugnata relativi alla gravità indiziaria: il giudice di merito non ha adeguatamente spiegato i collegamenti concreti di Andrea Sacchetta con i capi e con la centrale di Cutro, né ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la consapevole finalizzazione della sua condotta a favore della consorteria. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo esame; il motivo relativo alle esigenze cautelari è stato assorbito. In sintesi, vittoria del ricorrente con annullamento e rinvio per rinnovata valutazione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere; la Corte richiede motivazione specifica e collegamenti probatori chiari per ritenere la partecipazione stabile dell'indagato.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per agevolazione di organizzazione mafiosa; la Corte osserva che l'iscrizione dell'aggravante richiede elementi che dimostrino la consapevolezza dell'indagato circa i vincoli e gli interessi della criminalità organizzata.

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Contro reati in materia ambientale (gestione illecita di rifiuti); la Corte richiede certezza circa la natura dei materiali come 'rifiuti' per sostenere la gravità indiziaria.

  • art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Definizione normativa di rifiuto; la qualificazione tecnica del materiale è centrale e non può essere assunta senza adeguato riscontro probatorio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Regime delle presunzioni relative in tema di misure cautelari quando è contestata l'aggravante; la Corte sottolinea che la presunzione può essere superata solo con argomentazione concreta e non con deduzioni logiche generiche.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della motivazione impugnata nei ricorsi per cassazione in materia cautelare: la Corte procede nel controllo solo nei limiti della devoluzione e per vizio di legge o mancanza/manifesta illogicità della motivazione.

Massime di principio

  • Il giudice che applica una misura cautelare deve motivare in modo specifico e logico la gravità indiziaria: collegamenti generici o deduzioni non suffragate da elementi probatori concreti possono determinare l'annullamento in sede di legittimità.
  • La contestazione di un'aggravante per agevolazione di organizzazione mafiosa richiede evidenze che rendano chiara la consapevolezza dell'imputato circa i vincoli e gli interessi della criminalità organizzata; rapporti commerciali leciti da soli non sono prova automatica di tale consapevolezza.
  • La qualificazione tecnica del materiale come 'rifiuto' è cruciale per i reati ambientali: occorrono accertamenti tecnici o consulenze idonee e motivazione su questo punto, non meri sospetti.
  • Non è consentito al giudice di legittimità sostituirsi al merito nel valutare l'attendibilità delle prove; tuttavia la Corte può annullare quando la motivazione del giudice di merito presenti lacune logiche o assenza di indicazioni utili a comprendere il percorso argomentativo.
  • La mera esistenza di rapporti commerciali o di transiti documentali verso siti diversi non costituisce di per sé prova della partecipazione stabile a una associazione criminale; è necessario dimostrare ruoli, collegamenti operativi e consapevolezza dell'organizzazione criminosa.
  • L'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata qualora il ricorrente dimostri, con argomentazione concreta, la non attualità o l'assenza delle esigenze cautelari; misure patrimoniali (sequestri) non eliminano automaticamente il rischio di reiterazione senza adeguata valutazione.

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