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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24241/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna a otto mesi di reclusione per violazione delle prescrizioni imposte con decreto applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorso, articolato in un'unica doglianza, lamentava asserite carenze motivazionali della sentenza impugnata e contestava, in sostanza, la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine all'applicazione della recidiva, chiedendo un riesame del merito della vicenda processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte di appello avesse correttamente valorizzato gli accertamenti investigativi immediati e il quadro probatorio, ritenendo incontroverse le violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale e giustificata l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale alla luce della pericolosità sociale dell'imputato e di un precedente specifico richiamato in sentenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    È la norma incriminatrice contestata per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la decisione presuppone la conferma della condanna per tale reato.

  • art. 99 c.p.

    La Corte richiama l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ritenuta correttamente valorizzata dalla Corte di appello in ragione della pericolosità sociale e del precedente specifico.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste di vizi motivazionali, mirino in realtà a ottenere un nuovo esame del merito della vicenda processuale.
  • La valutazione della recidiva può essere ritenuta corretta quando il giudice di merito la fondi su elementi concreti desunti dal quadro processuale, dalla pericolosità sociale dell'imputato e da precedenti specifici pertinenti.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata sia coerente con le risultanze istruttorie e con gli accertamenti investigativi richiamati, il ricorso che si limiti a contestarne il merito è inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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