Cassazione Penale, Ordinanza n. 22505/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere insussistente una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e quindi non anche per censure sul merito della motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha precisato che la doglianza non rientrava tra i motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e ha disposto la declaratoria di inammissibilità "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiama la sentenza di patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
La doglianza del ricorrente riguardava l'asserita insussistenza di una causa di non punibilità, ma tale censura non è stata ritenuta deducibile nel caso concreto.
Individua i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla motivazione relativa all'art. 129 c.p.p. è stata esclusa perché non rientrante in tali casi.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
Richiamato come circostanza aggravante della contestazione penale.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce il reato in materia di stupefacenti oggetto di applicazione della pena.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non può essere utilizzato per sindacare la motivazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- La deduzione di un vizio di motivazione, quando non attinente ai motivi espressamente ammessi per il ricorso contro il patteggiamento, integra un motivo non consentito e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
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