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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37813/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società già in concordato preventivo omologato, pronunciata dal Tribunale di Milano su istanza del Pubblico Ministero senza previa risoluzione del concordato. La società, poi ricorrente in cassazione, aveva reclamato la sentenza deducendo: l'inammissibilità del fallimento "omisso medio" senza passare per la risoluzione ex art. 186 l.f.; l'assenza di un vero inadempimento rilevante ai fini della risoluzione, poiché nel concordato con cessione dei beni la cessione sarebbe di per sé adempimento; l'inesigibilità o comunque la non decisività del nuovo credito sorto in corso di procedura; e, infine, la carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a chiedere il fallimento, sostenendosi che l'art. 186 l.f. avrebbe natura speciale e derogatoria rispetto agli artt. 6 e 7 l.f. In cassazione vengono articolati tre motivi: violazione dell'art. 186 l.f. per la necessità della preventiva risoluzione; violazione dell'art. 5 l.f. per l'insussistenza di una nuova insolvenza e per la contestazione del nuovo debito; violazione degli artt. 6 e 7 l.f. per asserita esclusiva iniziativa dei creditori e non del P.M.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché contrario a un orientamento consolidato, ribadito anche dalle Sezioni Unite del 2022, secondo cui non esiste automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento e la dichiarazione di fallimento può intervenire anche senza previa risoluzione. Rigetta il secondo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: non è corretto parlare di "nuova insolvenza" nel senso di una seconda insolvenza autonoma riferita ai debiti concordatari; più propriamente, l'inadempimento del piano concordatario dimostra la persistenza, e talora l'aggravamento, dello stato di insolvenza già esistente, e basta a sorreggere la fallibilità. Dichiara inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, e comunque lo reputa infondato perché gli artt. 6 e 7 l.f. legittimano anche il Pubblico Ministero a chiedere il fallimento del debitore insolvente. Conseguentemente conferma la declaratoria di fallimento, condanna la ricorrente alle spese e dispone il raddoppio del contributo unificato, oltre alla condanna solidale del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato per la correzione di errore materiale della sentenza d'appello

  • art. 18 l.f.

    base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 186 l.f.

    non è presupposto necessario della dichiarazione di fallimento; la risoluzione del concordato e il fallimento sono istituti autonomi e non legati da rapporto di specialità

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibile il motivo contrastante con giurisprudenza consolidata

  • art. 5 l.f.

    invocato per censurare l'accertamento dello stato di insolvenza; la Corte ritiene sufficiente la persistente incapacità di adempiere al concordato

  • artt. 6 e 7 l.f.

    individuano i soggetti legittimati a chiedere il fallimento, compreso il Pubblico Ministero

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata senza cassazione della decisione

  • art. 181 l.f.

    richiamato per delimitare il momento in cui l'insolvenza può dirsi sopravvenuta rispetto alla chiusura del procedimento concordatario

  • art. 1455 c.c.

    evocato per descrivere la risoluzione come rimedio contrattuale collegato a un inadempimento di non scarsa importanza

  • art. 94 c.p.c.

    richiamato per la condanna del legale rappresentante al pagamento delle spese insieme alla società

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato sul requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    parametro del contributo unificato dovuto

  • l. 228/2012

    legge modificativa richiamata per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Dopo la riforma della legge fallimentare, la risoluzione del concordato preventivo omologato non costituisce condizione necessaria per la dichiarazione di fallimento del debitore insolvente: i due rimedi sono autonomi e perseguono finalità diverse.
  • La mancata esecuzione del piano concordatario non integra una "seconda insolvenza" autonoma, ma evidenzia la persistenza, o l'aggravamento, dello stato di insolvenza già accertato; ai fini della fallibilità rileva l'incapacità attuale di adempiere alle obbligazioni concordatarie.
  • L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento può essere assunta anche dal Pubblico Ministero nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 l.f., non essendo l'art. 186 l.f. una norma speciale che escluda tale legittimazione.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo che denuncia violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il passaggio della sentenza che si pone in contrasto con essa; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando una ratio decidendi autonoma è idonea da sola a sorreggere la decisione, le censure che non la colpiscono restano non decisive ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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