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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36194/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento sintetico ai fini IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito della contribuente ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo illegittimo l'atto per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 22 d.l. n. 78/2010, sostenendo che per un accertamento sintetico relativo al 2008 non era necessario il preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia, rilevando che l'orientamento consolidato esclude un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; nel caso dell'accertamento sintetico, l'obbligo è stato introdotto dall'art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall'art. 22 d.l. n. 78/2010, ma tale disciplina si applica solo dal periodo d'imposta 2009. Poiché l'accertamento riguardava il 2008, l'atto era legittimo anche senza previo contraddittorio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    commi 4 e 5; settimo comma

    Per l'accertamento sintetico relativo alle annualità precedenti al 2009 non era ancora operante l'obbligo di previo contraddittorio endoprocedimentale; la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 si applica solo dal periodo d'imposta 2009.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010

    Ha introdotto, per l'accertamento sintetico, la previsione del contraddittorio preventivo, ma con applicazione solo dal periodo d'imposta 2009.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In materia tributaria, l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale opera per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati sussiste solo se previsto espressamente dalla legge.
  • L'accertamento sintetico ai fini IRPEF è soggetto al contraddittorio preventivo solo per i periodi d'imposta per i quali la relativa previsione normativa sia già entrata in vigore; per le annualità anteriori, l'assenza del contraddittorio non determina invalidità dell'atto.
  • La validità dell'avviso di accertamento va valutata alla luce della disciplina temporale applicabile al periodo d'imposta oggetto di rettifica, senza applicazione retroattiva di norme sopravvenute più garantistiche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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