Cassazione Penale, Sentenza n. 2925/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per tentata estorsione e porto di coltello, sostenendo un errore di qualificazione giuridica: i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla base della presunta sproporzione tra le minacce usate e l'obiettivo perseguito. Denunciava inoltre omissione di motivazione sulla questione della sproporzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente qualificato la condotta come tentata estorsione, posto che le minacce erano state rivolte anche e soprattutto nei confronti di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio (il figlio del debitore, nella pizzeria), per costringere il debitore e il terzo all'adempimento. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la configurabilità dell'estorsione non viene esclusa dalla sproporzione dei mezzi; tale profilo è irrilevante rispetto al principio applicato. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare euro 3000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Codice penale, articolo 56 (tentativo)
Applicato insieme all'art. 629 per qualificare la condotta come tentata estorsione; il tentativo è integrato dalle azioni non consumate dirette al compimento del reato.
Codice penale, articolo 629 (estorsione)
La condotta è stata ritenuta estorsiva poichè le minacce e la violenza sono state rivolte anche contro un terzo estraneo al rapporto obbligatorio per costringere l'adempimento, configurando l'estorsione secondo la giurisprudenza consolidata.
Legge n. 110/1975, articolo 4 (porto di armi o oggetti atti a offendere)
Richiamata per la contravvenzione relativa al porto del coltello fuori dall'abitazione senza giustificato motivo.
Codice di procedura penale, articolo 616 (inammissibilità del ricorso per cassazione)
Applicato per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e per la condanna alle spese processuali; ha consentito anche la comminazione di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando le minacce o la violenza sono rivolte a un terzo estraneo al rapporto obbligatorio per costringere il debitore o il terzo all'adempimento, la fattispecie tipica è l'estorsione, non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La mera sproporzione tra mezzi usati e obiettivo non è, di per sé, elemento decisivo per escludere l'estorsione se opera la pressione su terzi estranei: la giurisprudenza delle Sezioni Unite considera irrilevante tale profilo rispetto alla qualificazione come estorsione.
- In sede di impugnazione è essenziale affrontare e confutare i fatti decisivi considerati dal giudice di merito; l'obliterazione di circostanze fondamentali già emerse in primo grado può rendere l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella scelta o nella motivazione dell'impugnazione.
- Se si è intervenuti come garante o in relazione a un debito altrui, ma si esercitano minacce verso soggetti terzi per ottenere l'adempimento, bisogna considerare il rischio concreto di qualificazione penalmente più grave come estorsione.
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