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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2925/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per tentata estorsione e porto di coltello, sostenendo un errore di qualificazione giuridica: i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla base della presunta sproporzione tra le minacce usate e l'obiettivo perseguito. Denunciava inoltre omissione di motivazione sulla questione della sproporzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente qualificato la condotta come tentata estorsione, posto che le minacce erano state rivolte anche e soprattutto nei confronti di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio (il figlio del debitore, nella pizzeria), per costringere il debitore e il terzo all'adempimento. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la configurabilità dell'estorsione non viene esclusa dalla sproporzione dei mezzi; tale profilo è irrilevante rispetto al principio applicato. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare euro 3000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando le minacce o la violenza sono rivolte a un terzo estraneo al rapporto obbligatorio per costringere il debitore o il terzo all'adempimento, la fattispecie tipica è l'estorsione, non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
  • La mera sproporzione tra mezzi usati e obiettivo non è, di per sé, elemento decisivo per escludere l'estorsione se opera la pressione su terzi estranei: la giurisprudenza delle Sezioni Unite considera irrilevante tale profilo rispetto alla qualificazione come estorsione.
  • In sede di impugnazione è essenziale affrontare e confutare i fatti decisivi considerati dal giudice di merito; l'obliterazione di circostanze fondamentali già emerse in primo grado può rendere l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se sussistono profili di colpa nella scelta o nella motivazione dell'impugnazione.
  • Se si è intervenuti come garante o in relazione a un debito altrui, ma si esercitano minacce verso soggetti terzi per ottenere l'adempimento, bisogna considerare il rischio concreto di qualificazione penalmente più grave come estorsione.

Testo integrale

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