Cassazione Civile, Ordinanza n. 34613/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato su verbale della Guardia di Finanza che segnalava omessa dichiarazione dei redditi e IVA e irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. La società e due soci proposero impugnazione molti anni dopo la notifica dell'atto, deducendo di essere stati vittime del comportamento fraudolento del professionista incaricato di impugnare tempestivamente l'accertamento e chiedendo la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Dinanzi alla Cassazione articolarono due motivi: con il primo lamentarono violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 3 e 111 Cost., sostenendo che l'omesso ricorso tempestivo dipendeva esclusivamente dal consulente infedele e che, in assenza di colpa dei contribuenti, dovesse essere riconosciuta la rimessione in termini; con il secondo denunciarono violazione delle norme emergenziali Covid-19 sulla sospensione dei termini processuali, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto tardiva l'impugnazione senza considerare la sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 applicabile anche al processo tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: il contribuente non è esente da responsabilità per il solo fatto di avere affidato a un professionista l'adempimento, ma deve provare di avere vigilato sull'effettiva esecuzione dell'incarico; la mera denuncia penale o la prova dell'inadempimento del professionista non bastano a dimostrare l'assenza di colpa, salvo prova di un comportamento fraudolento idoneo a mascherare l'inadempimento. Poiché la CTR aveva accertato in fatto che tale prova non era stata fornita, la Cassazione non ha potuto rivalutare il merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
La rimessione in termini richiede la dimostrazione dell'assenza di colpa della parte che ha perso il termine; non basta allegare l'inadempimento del professionista incaricato.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della richiesta di non imputabilità della decadenza, ma la Corte afferma che la mancata impugnazione dell'atto non è automaticamente scusata dall'affidamento al professionista.
art. 3 Cost.
È invocato dai ricorrenti, ma non conduce a una diversa conclusione sulla rimessione in termini.
art. 111 Cost.
È invocato dai ricorrenti, ma non incide sull'onere di provare la propria diligenza nella vigilanza sul mandato conferito.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Richiamato come norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Richiamato come norma emergenziale sulla sospensione dei termini processuali, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del vizio denunciato nei motivi di ricorso per cassazione.
È richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la conseguente decisione in camera di consiglio.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Usato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Usato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
La Corte condanna i ricorrenti al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte per la natura infondata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il contribuente che abbia affidato a un professionista l'impugnazione di un atto impositivo non è automaticamente rimesso in termini se il professionista omette l'adempimento; per escludere la propria colpa deve provare di avere vigilato sull'esecuzione dell'incarico.
- La mera denuncia penale del professionista infedele, o la sola prova del suo inadempimento, non sono sufficienti a dimostrare l'assenza di negligenza del contribuente.
- La rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte e richiede una prova positiva della diligenza osservata.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova della diligenza o della vigilanza del contribuente, tale apprezzamento non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- Se il primo motivo di ricorso è infondato e dirimente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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