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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34613/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato su verbale della Guardia di Finanza che segnalava omessa dichiarazione dei redditi e IVA e irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. La società e due soci proposero impugnazione molti anni dopo la notifica dell'atto, deducendo di essere stati vittime del comportamento fraudolento del professionista incaricato di impugnare tempestivamente l'accertamento e chiedendo la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. Dinanzi alla Cassazione articolarono due motivi: con il primo lamentarono violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 3 e 111 Cost., sostenendo che l'omesso ricorso tempestivo dipendeva esclusivamente dal consulente infedele e che, in assenza di colpa dei contribuenti, dovesse essere riconosciuta la rimessione in termini; con il secondo denunciarono violazione delle norme emergenziali Covid-19 sulla sospensione dei termini processuali, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto tardiva l'impugnazione senza considerare la sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 applicabile anche al processo tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: il contribuente non è esente da responsabilità per il solo fatto di avere affidato a un professionista l'adempimento, ma deve provare di avere vigilato sull'effettiva esecuzione dell'incarico; la mera denuncia penale o la prova dell'inadempimento del professionista non bastano a dimostrare l'assenza di colpa, salvo prova di un comportamento fraudolento idoneo a mascherare l'inadempimento. Poiché la CTR aveva accertato in fatto che tale prova non era stata fornita, la Cassazione non ha potuto rivalutare il merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il contribuente che abbia affidato a un professionista l'impugnazione di un atto impositivo non è automaticamente rimesso in termini se il professionista omette l'adempimento; per escludere la propria colpa deve provare di avere vigilato sull'esecuzione dell'incarico.
  • La mera denuncia penale del professionista infedele, o la sola prova del suo inadempimento, non sono sufficienti a dimostrare l'assenza di negligenza del contribuente.
  • La rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte e richiede una prova positiva della diligenza osservata.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancanza di prova della diligenza o della vigilanza del contribuente, tale apprezzamento non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
  • Se il primo motivo di ricorso è infondato e dirimente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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