Sentenza del 17/12/2019 n. 33509 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla TARSU 2010, emessa senza previo avviso di accertamento, sostenendo inoltre che l'immobile, restituito dall'utilizzatrice dopo la risoluzione del leasing, fosse inutilizzato, inutilizzabile e quindi incapace di produrre rifiuti. In Cassazione ha dedotto l'omesso esame della questione relativa alla mancata notifica dell'avviso prodromico e della prova dell'inutilizzabilità dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità della doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, perché proposta per la prima volta in appello, in violazione del divieto di domande e motivi nuovi previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Quanto all'inutilizzabilità dell'immobile, la Corte ha rilevato che la questione era stata esaminata dal giudice d'appello, il quale aveva correttamente posto sulla contribuente l'onere di provare l'effettiva e radicale inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti. La società è stata condannata al pagamento di 6.500 euro per spese del giudizio di legittimità, oltre rimborso forfettario e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel processo tributario non possono essere introdotti in appello motivi o questioni nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso introduttivo. La questione della mancata notifica dell'avviso di accertamento, non proposta tempestivamente in primo grado, è stata quindi dichiarata inammissibile.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il motivo di ricorso per cassazione relativo all'omesso esame non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito, ma riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
È richiamata quale legge modificativa della disciplina dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario è essenziale indicare già nel ricorso introduttivo tutte le ragioni di illegittimità della cartella: una censura nuova proposta per la prima volta in appello è normalmente inammissibile.
- Quando si invoca l'esenzione o la riduzione della TARSU sostenendo che un immobile non produce rifiuti, il contribuente deve fornire una prova concreta e specifica dell'effettiva inutilizzabilità o inidoneità dell'immobile, non essendo sufficiente allegare la mancata occupazione o la cessazione del contratto di leasing.
- L'eventuale inutilizzabilità dell'immobile deve essere tempestivamente comunicata e documentata al Comune, poiché il tributo si applica in via generale agli immobili occupati o detenuti e l'esenzione costituisce un'eccezione.
- Il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito: non consente di rivalutare liberamente testimonianze, documenti o circostanze già esaminate dai giudici di merito.
- Il mutamento del soggetto detentore dell'immobile può rendere rilevante la previa notifica di un avviso di accertamento, ma tale eccezione deve essere dedotta tempestivamente e secondo le forme processuali corrette.
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