Cassazione Civile, Ordinanza n. 22113/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La cooperativa aveva proposto appello avverso una sentenza del Tribunale; la Corte d'appello aveva rilevato che la citazione in appello era nulla perché priva dell'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione e aveva ordinato la rinnovazione entro un termine perentorio. La parte appellante aveva notificato un atto di citazione in rinnovazione con indicazione dell'udienza, ma la Corte d'appello ha poi dichiarato l'estinzione del giudizio ritenendo non ottemperato l'ordine di rinnovazione. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto nullità del procedimento ed erronea applicazione degli artt. 163, 163 bis, 164, 165, 166, 171 e 307 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la rinnovazione fosse stata effettivamente eseguita tempestivamente e che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato come omessa la rinnovazione, senza attendere il decorso del termine a comparire e/o di costituzione delle parti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, osservando che, se la censura mira a contestare la percezione dell'avvenuta rinnovazione dell'atto, la deduzione investe un errore di fatto revocatorio e andava semmai proposta con revocazione, non con ricorso ordinario per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il termine assegnato per la rinnovazione della citazione nulla è perentorio e che la mancata rinnovazione entro quel termine comporta l'estinzione del processo, ma nella specie la doglianza della ricorrente riguardava in sostanza un preteso errore percettivo del giudice d'appello sull'avvenuta rinnovazione, errore qualificabile come revocatorio e non deducibile con ricorso per cassazione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero si era costituito tardivamente e senza svolgere difese; è stato invece dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stata invocata come norma che consente di denunciare la nullità del procedimento, ma la censura è stata ritenuta in concreto inammissibile perché diretta a contestare un errore di fatto.
artt. 163, 163-bis, 164, 165, 166, 171 e 307 c.p.c.
sono state richiamate dalla ricorrente per sostenere l'erronea applicazione della disciplina della citazione, della sua rinnovazione e dell'estinzione del processo; la Corte ha ribadito che la rinnovazione della citazione nulla va eseguita entro il termine perentorio assegnato e, in difetto, il processo si estingue.
sono stati indicati dalla Corte come rimedio corretto per dedurre un errore di fatto revocatorio consistente nella falsa percezione dell'avvenuta o mancata rinnovazione dell'atto.
richiamato per affermare che anche nel giudizio di legittimità l'errore di fatto revocatorio è deducibile solo con il rimedio della revocazione.
richiamato nel ricorso, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva ai fini della decisione.
il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo per mancata rinnovazione della citazione nulla comporta l'automatica estinzione del processo, anche senza eccezione di parte.
la citazione nulla va rinnovata entro un termine perentorio; la sanatoria opera con efficacia ex tunc se la rinnovazione avviene tempestivamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il giudice ordina la rinnovazione di una citazione nulla ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il termine assegnato ha natura perentoria; la mancata rinnovazione entro quel termine determina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c. con effetti automatici.
- Nel giudizio di appello, la mancanza degli elementi essenziali della vocatio in ius non comporta inammissibilità immediata del gravame: il giudice deve disporre la rinnovazione della citazione nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
- La deduzione secondo cui il giudice abbia erroneamente ritenuto non eseguita una rinnovazione in realtà compiuta integra, di regola, un errore di fatto revocatorio e deve essere fatta valere con revocazione, non con ricorso per cassazione ordinario.
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa dagli atti, o l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente risultante; non ricorre se il fatto è stato punto controverso tra le parti.
- La cancellazione della causa dal ruolo per mancata rinnovazione della citazione nulla, ove la rinnovazione non sia avvenuta nel termine assegnato, comporta l'estinzione del processo senza necessità di eccezione di parte.
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