Cassazione Civile, Ordinanza n. 33567/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il saldo dei compensi dovuti per prestazioni di progettazione di una unità abitativa svolte nell'interesse della controparte. La destinataria dell'ingiunzione propose opposizione, ma il Tribunale la rigettò; la Corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione la parte opponente dedusse tre motivi: con il primo censurò la mancata considerazione, da parte dei giudici civili, delle risultanze di una deposizione resa in un procedimento penale, sostenendone l'efficacia di atto pubblico; con il secondo contestò la valutazione di attendibilità dei testimoni e, in sostanza, la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito; con il terzo impugnò la conferma della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenendo erronea l'applicazione della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili. Ha affermato che, fuori dei casi previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p., il giudice civile valuta liberamente sia la sentenza penale sia gli elementi probatori acquisiti nel processo penale, incluse le deposizioni testimoniali, che non hanno efficacia di atto pubblico né valore probatorio privilegiato. Ha inoltre ribadito che il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di revisione del convincimento del giudice di merito. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., ha richiamato il principio secondo cui essa può essere pronunciata anche d'ufficio in presenza di una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa, senza che il dolo o la colpa grave costituiscano elemento costitutivo indefettibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
al di fuori dalle ipotesi previste
Le prove raccolte nel processo penale e la sentenza penale non vincolano il giudice civile, salvo i casi di efficacia vincolante previsti dalle norme.
condanna ex art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata può essere applicata anche d'ufficio quando la parte abbia agito o resistito in modo oggettivamente abusivo o pretestuoso; il dolo o la colpa grave non sono elementi costitutivi necessari in ogni ipotesi.
proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la definizione inammissibilità/manifesta infondatezza.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio civile le risultanze del processo penale e le deposizioni testimoniali ivi assunte non hanno efficacia di atto pubblico né prova privilegiata, salvo i limitati casi di efficacia vincolante previsti dal codice di procedura penale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove o per sostituire il convincimento del giudice di merito con quello della parte ricorrente.
- La censura che investe l'apprezzamento di attendibilità dei testimoni è inammissibile quando mira solo a una rivalutazione del merito, salvo vizi denunciabili nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere pronunciata anche d'ufficio quando il comportamento processuale sia oggettivamente qualificabile come abuso del processo o resistenza pretestuosa.
Come è indicizzato
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