Cassazione Penale, Sentenza n. 11171/2024 del 18/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo in Giugliano in Campania. Deduce un vizio di motivazione e contraddittorietà nella parte in cui il Tribunale afferma che i titoli in sanatoria eccedono il limite di cubatura previsto per il condono (750 m3), mentre dall'ordinanza risulterebbe che la volumetria complessiva condonata è di 690 m3; inoltre rileva che le due unità condonate sarebbero indipendenti e con diversa destinazione d'uso (una commerciale e una abitazione), quindi non cumulabili per il conteggio della cubatura
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancanza di interesse. Il Tribunale osserva che il bene è stato donato al figlio nel 2007 (dopo l'irrevocabilità della condanna) e che pertanto il ricorrente non è più proprietario né titolare di un diritto reale attuale sull'immobile: manca l'interesse concreto e attuale necessario per impugnare l'ingiunzione demolitoria. Il Collegio ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'ordine di demolizione ha natura amministrativa e si conserva nei confronti degli aventi causa, non si estingue per il decorso del tempo o per la morte del reo e può essere eseguito anche sul bene alienato a terzi. Pur rilevando una apparente contraddizione sulla volumetria, il giudice ritiene irrilevante tale vizio rispetto all'inammissibilità per mancanza di interesse del ricorrente. Condanna alle spese e pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 32, commi 25 e segg., d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Fissazione del limite volumetrico (750 m3) per l'ammissibilità del condono; la giurisprudenza interpreta l'edificio come complesso unitario riferito all'unico soggetto titolare della domanda, onde evitare elusioni del limite mediante frazionamento delle domande
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
L'ordine di demolizione, disposto dal giudice penale a seguito di condanna per abuso edilizio, ha natura amministrativa e ripristinatoria; non si estingue con il decorso del tempo e si trasmette agli aventi causa
La norma sulla estinzione delle pene per prescrizione riguarda le pene principali e non si applica all'ordine demolitorio, che è qualificato come sanzione amministrativa reale
art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (richiamato)
La Corte EDU è stata richiamata per distinguere la demolizione dalla pena: la demolizione può essere giustificata come misura ripristinatoria conforme alla Convenzione, a condizione che persegua lo scopo di conformare il territorio alle norme urbanistiche
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento bisogna avere un interesse concreto e attuale: chi non è più proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile deve dimostrare un vantaggio reale derivante dall'annullamento
- L'ordine di demolizione disposto in sede penale ha natura amministrativa e può essere eseguito anche sul bene alienato a terzi; il trasferimento della proprietà non estingue l'obbligo demolitorio
- Il limite volumetrico per il condono (750 m3) si valuta con riferimento all'edificio inteso come complesso unitario riconducibile a un unico soggetto; più domande presentate per unità frazionate non devono permettere di eludere tale limite
- Se si contesta la legittimità di permessi in sanatoria, l'azione più efficace è promossa dall'attuale titolare del diritto sull'immobile o da soggetti che possano dimostrare un danno o un interesse concreto; reclami meramente teorici sulla correttezza tecnica della motivazione sono insufficienti
- Eventuali provvedimenti amministrativi successivi incompatibili con l'ordine demolitorio (ad es. concessioni valide o atti di acquisizione del Comune) possono rappresentare la via per ottenere la revoca dell'ordine, ma la semplice alienazione a terzi non la determina
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