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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04522/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento bancario erogato a una società, assistito da garanzia prestata da un soggetto garante nei limiti del 50% dell’importo finanziato. Dopo l’inadempimento della mutuataria e l’escussione della garanzia da parte della banca, il garante ha richiesto alla debitrice il rimborso di quanto pagato in forza della garanzia, sulla base di una lettera di manleva sottoscritta dalla stessa mutuataria. Il tribunale ha accolto la domanda di condanna e ha riconosciuto anche il privilegio generale previsto dalla normativa di sostegno pubblico alle imprese. La società debitrice, in concordato preventivo, ha appellato sostenendo: l’inesistenza o nullità del provvedimento di primo grado per la discrepanza tra data di pubblicazione e sottoscrizione digitale del giudice; la mancanza di prova del credito del garante, dell’escussione della garanzia e del pagamento alla banca; l’apparente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello, redatta in parte per copiatura dagli atti avversari. In cassazione ha riproposto tali censure, invocando vizi di motivazione e violazioni di norme processuali e sostanziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sulla tardiva sottoscrizione digitale dell’ordinanza di primo grado non fosse stata dedotta con specificità in appello, sicché il vizio si era sanato e non poteva essere fatto valere in cassazione; dall’altro, che le doglianze sulla prova del credito e sulla motivazione della sentenza d’appello mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di adempimento/inadempimento, il creditore deve provare fonte e scadenza del diritto, mentre spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento; e, nei rapporti di sostegno pubblico alle imprese, il diritto restitutorio del garante sorge con il rilascio della garanzia, non essendo il pagamento alla banca un fatto costitutivo del diritto stesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato come base del procedimento sommario deciso in primo grado

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per dedurre vizi di motivazione e struttura della sentenza

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla pubblicazione del provvedimento

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità del provvedimento si converte in motivo di impugnazione e va dedotta nei gradi di merito secondo le regole proprie del mezzo di gravame

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    la mancanza assoluta di sottoscrizione del giudice è evocata come causa di inesistenza; nel caso concreto la Corte esclude che ricorresse tale ipotesi

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    in caso di inesistenza della decisione appellata il giudice d’appello dovrebbe dichiararne la nullità e rimettere la causa al primo giudice; la fattispecie concreta è stata esclusa

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare asserite nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    la Corte rileva che il ricorso non deduceva correttamente l’omesso esame di fatti decisivi nei limiti oggi consentiti

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e di motivazione per copiatura

  • d.lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 4

    prevede gli interessi dovuti sulla somma oggetto di restituzione in materia di agevolazioni pubbliche

  • d.lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 5

    prevede il privilegio generale del credito restitutorio in relazione agli interventi di sostegno pubblico alle imprese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

  • art. 2697 c.c.

    implicito nel riparto dell’onere della prova: al creditore spetta provare il titolo e al debitore l’adempimento

  • art. 2041 c.c.

    non citato, non pertinente

  • art. 2043 c.c.

    non citato, non pertinente

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura apparentemente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
  • La nullità di un provvedimento deve essere dedotta nel grado di impugnazione corretto e con specifica allegazione del vizio; se non è devoluta con precisione, la relativa questione si considera sanata e non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
  • La mancanza assoluta di sottoscrizione del giudice integra un vizio radicale diverso dalla mera sottoscrizione tardiva: solo il primo può comportare inesistenza della decisione, mentre il secondo, se non tempestivamente dedotto, resta un vizio di nullità soggetto alle ordinarie preclusioni.
  • In tema di inadempimento, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell’obbligazione, mentre il debitore deve provare l’avvenuto adempimento quale fatto estintivo della pretesa.
  • Nei rapporti di sostegno pubblico alle imprese regolati dal d.lgs. n. 123/1998, il diritto restitutorio del garante è collegato al rilascio della garanzia e non richiede, come fatto costitutivo, la prova del pagamento alla banca quale presupposto originario del diritto.
  • L’asserita motivazione 'per copiatura' non è di per sé sufficiente se la decisione, nel suo complesso, consente di comprendere l’iter logico e non presenta un deficit motivazionale riconducibile ai soli vizi tipici deducibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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