Cassazione Civile, Ordinanza n. 04522/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento bancario erogato a una società, assistito da garanzia prestata da un soggetto garante nei limiti del 50% dell’importo finanziato. Dopo l’inadempimento della mutuataria e l’escussione della garanzia da parte della banca, il garante ha richiesto alla debitrice il rimborso di quanto pagato in forza della garanzia, sulla base di una lettera di manleva sottoscritta dalla stessa mutuataria. Il tribunale ha accolto la domanda di condanna e ha riconosciuto anche il privilegio generale previsto dalla normativa di sostegno pubblico alle imprese. La società debitrice, in concordato preventivo, ha appellato sostenendo: l’inesistenza o nullità del provvedimento di primo grado per la discrepanza tra data di pubblicazione e sottoscrizione digitale del giudice; la mancanza di prova del credito del garante, dell’escussione della garanzia e del pagamento alla banca; l’apparente o contraddittoria motivazione della sentenza d’appello, redatta in parte per copiatura dagli atti avversari. In cassazione ha riproposto tali censure, invocando vizi di motivazione e violazioni di norme processuali e sostanziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sulla tardiva sottoscrizione digitale dell’ordinanza di primo grado non fosse stata dedotta con specificità in appello, sicché il vizio si era sanato e non poteva essere fatto valere in cassazione; dall’altro, che le doglianze sulla prova del credito e sulla motivazione della sentenza d’appello mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che, in tema di adempimento/inadempimento, il creditore deve provare fonte e scadenza del diritto, mentre spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento; e, nei rapporti di sostegno pubblico alle imprese, il diritto restitutorio del garante sorge con il rilascio della garanzia, non essendo il pagamento alla banca un fatto costitutivo del diritto stesso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario deciso in primo grado
invocato per dedurre vizi di motivazione e struttura della sentenza
richiamato nel primo motivo in relazione alla pubblicazione del provvedimento
la nullità del provvedimento si converte in motivo di impugnazione e va dedotta nei gradi di merito secondo le regole proprie del mezzo di gravame
la mancanza assoluta di sottoscrizione del giudice è evocata come causa di inesistenza; nel caso concreto la Corte esclude che ricorresse tale ipotesi
in caso di inesistenza della decisione appellata il giudice d’appello dovrebbe dichiararne la nullità e rimettere la causa al primo giudice; la fattispecie concreta è stata esclusa
utilizzato per denunciare asserite nullità della sentenza e del procedimento
la Corte rileva che il ricorso non deduceva correttamente l’omesso esame di fatti decisivi nei limiti oggi consentiti
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente e di motivazione per copiatura
d.lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 4
prevede gli interessi dovuti sulla somma oggetto di restituzione in materia di agevolazioni pubbliche
d.lgs. n. 123/1998, art. 9, comma 5
prevede il privilegio generale del credito restitutorio in relazione agli interventi di sostegno pubblico alle imprese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
implicito nel riparto dell’onere della prova: al creditore spetta provare il titolo e al debitore l’adempimento
non citato, non pertinente
non citato, non pertinente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura apparentemente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
- La nullità di un provvedimento deve essere dedotta nel grado di impugnazione corretto e con specifica allegazione del vizio; se non è devoluta con precisione, la relativa questione si considera sanata e non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
- La mancanza assoluta di sottoscrizione del giudice integra un vizio radicale diverso dalla mera sottoscrizione tardiva: solo il primo può comportare inesistenza della decisione, mentre il secondo, se non tempestivamente dedotto, resta un vizio di nullità soggetto alle ordinarie preclusioni.
- In tema di inadempimento, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell’obbligazione, mentre il debitore deve provare l’avvenuto adempimento quale fatto estintivo della pretesa.
- Nei rapporti di sostegno pubblico alle imprese regolati dal d.lgs. n. 123/1998, il diritto restitutorio del garante è collegato al rilascio della garanzia e non richiede, come fatto costitutivo, la prova del pagamento alla banca quale presupposto originario del diritto.
- L’asserita motivazione 'per copiatura' non è di per sé sufficiente se la decisione, nel suo complesso, consente di comprendere l’iter logico e non presenta un deficit motivazionale riconducibile ai soli vizi tipici deducibili in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04505/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04506/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04507/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04508/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04510/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04511/2026 del 28/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →