Cassazione Civile, Ordinanza n. 02705/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da alcuni creditori contro una donazione effettuata dalla madre in favore del figlio. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo non provati né l'eventus damni né la scientia damni, in particolare per difetto di prova sul quantum del credito e sulla maggiore difficoltà di soddisfazione conseguente all'atto dispositivo. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: ha dedotto, anzitutto, l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità dell'appello per mancato deposito nei termini; quindi ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, carenza di motivazione sulla consapevolezza della donante di arrecare pregiudizio, e ha censurato la ricostruzione probatoria e la violazione del principio di devoluzione dell'appello, contestando in sostanza la valutazione di merito della corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il quinto motivo era inammissibile perché formulato senza il necessario riassunto del contenuto dell'eccezione processuale, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili poiché tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e a prospettare un terzo grado di giudizio, oppure si risolvevano in censure fattuali non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta contro l'atto di donazione ritenuto pregiudizievole per le ragioni creditorie.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di deposito dell'appello, ai fini dell'asserita improcedibilità.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di deposito dell'appello, ai fini dell'asserita improcedibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica per ritenere inammissibile il motivo che non riportava adeguatamente il contenuto dell'eccezione processuale su cui si fondava la censura.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata sul mancato esame di un'eccezione o di un atto processuale è inammissibile se non ne viene riportato in modo autosufficiente il contenuto rilevante, così da consentire il controllo immediato della doglianza.
- È inammissibile in cassazione la censura che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che mirano a una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della credibilità delle ricostruzioni svolte dal giudice di merito.
- Le doglianze che si risolvono in una critica meramente fattuale della motivazione o dell'apprezzamento del compendio probatorio non sono scrutinabili in sede di legittimità, salvo i limiti del controllo sulla motivazione nei casi consentiti.
- In tema di azione revocatoria, la prova dell'eventus damni e della scientia damni resta centrale, ma le censure in cassazione devono investire errori di diritto o vizi processuali, non la mera ricostruzione alternativa del fatto.
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