Cassazione Penale, Sentenza n. 08655/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del GUP di Fermo che aveva ammesso la messa alla prova dopo la derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, e la conseguente sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova. Il ricorso contestava: 1) la violazione dell'art. 168-bis c.p. per aver proceduto per un reato che non consentirebbe la messa alla prova (deduzione collegata alla derubricazione), e 2) il vizio di motivazione nell'aver ritenuto sussistente l'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90, nonostante il sequestro di rilevanti quantitativi di marijuana (complessivi 272,3 g) e hashish (56,2 g) e la presenza di elementi riferibili alla detenzione a fini di spaccio (occorrenze su persona, materiale per il confezionamento, bilancino, quantitativi domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione della sussistenza della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 debba essere complessiva e non basata esclusivamente sul dato ponderale, considerando altresì mezzi, modalità, circostanze dell'azione e profili soggettivi (incensuratezza, occasionalità, comportamento collaborativo). La decisione impugnata ha adeguatamente motivato la derubricazione e l'ammissione alla messa alla prova; i rilievi del Procuratore Generale, ancorati soprattutto al dato quantitativo, non sono idonei a mostrare un vizio tale da giustificare la cassazione.
Norme richiamate
art. 464-septies cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al procedimento con sentenza di estinzione per esito positivo della prova; utilizzata come riferimento procedurale per la decisione impugnata.
art. 464-quater cod. proc. pen. (c.7 richiamata)
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ammette la messa alla prova; il Procuratore Generale ha proposto ricorso sulla base di tale disposizione, ma la Corte ha rigettato le censure.
La Corte interpreta la fattispecie come applicabile solo in casi di minima offensività penale e richiede una valutazione complessiva: il dato quantitativo è un indice tra altri (qualità/quantità della sostanza, mezzi, modalità, circostanze dell'azione). La lieve entità può emergere anche quando il dato ponderale non sia da solo decisivo, purché motivato in relazione agli altri parametri.
Richiamata dalla Procura nella censura sulla procedibilità per reato non compatibile con la messa alla prova; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione richiamata, avendo il GUP correttamente valutato l'applicabilità della norma sulla lieve entità.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento alla limitazione dei motivi di cassazione; la difesa ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per tentativo di rivalutazione dei fatti, ma la Corte ha esaminato e rigettato le censure sul piano di legittimità, ritenendole infondate.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 35737/2010, Sez. U. n.17/2000, Sez. 6 n. 45692/2023, Sez. 6 n.45694/2016, Sez. 6 n.1142/2025)
La Corte richiama precedenti secondo i quali l'applicazione della causa di lieve entità va valutata caso per caso tenendo conto di tutti i parametri indicati dall'art. 73; se il dato ponderale è compatibile con più qualificazioni, il giudice deve motivare perché privilegia l'una rispetto all'altra.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 richiede una valutazione complessiva: il dato ponderale è importante ma non esclusivo; vanno considerati anche mezzi, modalità, circostanze dell'azione e profili soggettivi dell'agente.
- Se il quantitativo di sostanza è compatibile con più fattispecie (uso personale, lieve entità, oppure detenzione a fini di spaccio), il giudice deve motivare specificamente quali elementi concreti giustificano la scelta di una determinata qualificazione.
- La derubricazione proposta dalle parti e l'ammissione alla messa alla prova possono essere legittimamente accolte dal GUP quando la motivazione mostra la minima offensività della condotta nel suo contesto concreto (es. incensuratezza, occasionalità, collaborazione).
- In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti: il ricorso del Procuratore deve evidenziare vizi di diritto o motivazione capaci di integrare i limiti di impugnazione previsti dall'ordinamento, non una semplice rivalutazione quantitativa dei fatti.
- Quando il dato ponderale da solo non risolve la qualificazione giuridica, il criterio decisionale corretto è l'analisi integrata degli indici previsti dall'art. 73; il ricorrente che si attenga soltanto al peso rischia di vedere il ricorso rigettato.
- Per contestare l'ammissione alla messa alla prova è utile per la parte ricorrente dimostrare l'assenza di considerazione di elementi oggettivi rilevanti o contraddizioni logiche nella motivazione, non limitarsi a contestare la valutazione discrezionale del GUP.
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