Cassazione Civile, Ordinanza n. 27507/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico di un’azienda sanitaria provinciale aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento della domanda risarcitoria per il mancato pagamento, dal 1 aprile 2007 al 1 gennaio 2013, della componente variabile della retribuzione di posizione spettante per un incarico di alta specializzazione. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’azienda fosse inadempiente per non avere proceduto alla pesatura e graduazione degli incarichi, qualificando la condotta come inadempimento contrattuale e liquidando il danno in via equitativa sulla base dell’importo poi corrisposto dal 2013. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle disposizioni contrattuali collettive che disciplinavano la graduazione delle funzioni e la retribuzione di posizione, sostenendo che si trattasse di attività discrezionale di macro-organizzazione riservata all’amministrazione, non surrogabile dal giudice, e che non vi fosse un obbligo di provvedere né un termine perentorio; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., contestando la configurabilità di un inadempimento colposo, l’esistenza di un diritto soggettivo del dipendente e la prova del danno da perdita di chance, oltre a sostenere che la tutela dovesse essere richiesta al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato e applicato i principi già affermati in precedenti recenti: nella dirigenza medica del servizio sanitario pubblico l’amministrazione è tenuta ad attivare e completare, secondo correttezza e buona fede, il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi; la fase di consultazione sindacale è endoprocedimentale e l’eventuale mancato rispetto dei termini interni o le criticità del fondo non fanno venir meno l’obbligo di procedere. Ha inoltre ribadito che, se la procedura non viene attivata, il dirigente non può chiedere l’adempimento in forma specifica ma solo il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto accertato che la procedura non era stata attivata, escludendo quindi ogni condotta diligente dell’azienda e confermando la responsabilità contrattuale della stessa; ha anche escluso la pertinenza dell’art. 2043 c.c. e della giurisdizione amministrativa. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 51, comma 4, c.c.n.l. 5 dicembre 1996
È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni collettive che disciplinano la graduazione delle funzioni e la retribuzione di posizione.
artt. 53 e 54 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Sono richiamati come norme procedurali e di criteri per la graduazione delle funzioni da parte dell’azienda.
artt. 56 e 57 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
Sono richiamati come criteri per attribuire un valore economico alle posizioni dirigenziali sulla base della graduazione.
art. 55 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
È interpretato nel senso che la retribuzione di posizione comprende una parte fissa e una variabile, quest’ultima determinata in sede aziendale in base alla graduazione delle funzioni.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993
È richiamato come fonte che collega il trattamento accessorio dei dirigenti alle funzioni attribuite e alle relative responsabilità, demandando la graduazione agli organi di governo delle amministrazioni.
art. 39 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È interpretato, insieme alla disciplina precedente, nel senso che la componente variabile della retribuzione di posizione è definita in sede aziendale ed è riassorbita nel valore economico complessivo dell’incarico.
art. 60 c.c.n.l. 5 dicembre 1996
È richiamato per affermare che il finanziamento della retribuzione di posizione avviene tramite un fondo annuale da utilizzare integralmente.
art. 50 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato come disposizione analoga a quella del precedente contratto collettivo in tema di fondo per la retribuzione di posizione.
art. 4 c.c.n.l. 8 giugno 2000
È interpretato nel senso che la contrattazione integrativa disciplina anche la rideterminazione della parte variabile e la distribuzione delle risorse tra i fondi.
art. 5, comma 2, c.c.n.l. 8 giugno 2000
È richiamato per i termini di costituzione della delegazione pubblica e di avvio del negoziato integrativo.
È evocato per giustificare il richiamo per relationem ai precedenti della Corte.
È applicato nel senso che, una volta allegato l’inadempimento, spetta al datore di lavoro provare l’adempimento o la causa non imputabile.
È ritenuto non pertinente alla fattispecie, che è invece di responsabilità contrattuale e non aquiliana.
È richiamato per la regola di riparto dell’onere della prova, con onere del lavoratore di allegare la fonte del diritto e l’inadempimento e onere dell’amministrazione di provare fatti impeditivi o estintivi.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale dell’impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base dell’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica pubblica, la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, anche se la procedura coinvolge una fase sindacale endoprocedimentale e anche se i termini interni della contrattazione non sono rispettati.
- Il mancato avvio della procedura di graduazione delle funzioni integra inadempimento contrattuale dell’ente datore di lavoro, non una mera violazione di interessi legittimi pretensivi del dipendente.
- Quando l’adozione del provvedimento finale dipende da un potere discrezionale e infungibile dell’amministrazione, il lavoratore non può ottenere l’adempimento in forma specifica ma solo il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire la componente variabile della retribuzione.
- Nel giudizio risarcitorio fondato su inadempimento contrattuale, il lavoratore deve allegare la fonte legale o negoziale del diritto e l’inadempimento, mentre spetta al datore di lavoro provare il fatto estintivo, impeditivo o la non imputabilità dell’inadempimento.
- Il danno da perdita di chance può essere liquidato anche equitativamente, purché siano allegati e provati una plausibile occasione perduta, il vantaggio potenzialmente conseguibile e il nesso causale secondo criteri di regolarità causale, anche per presunzioni.
- La disciplina della graduazione delle funzioni e della retribuzione di posizione nei contratti collettivi del pubblico impiego dirigenziale va letta come fonte di un diritto soggettivo alla corretta attivazione del procedimento e alle conseguenti spettanze economiche, non come mera aspettativa subordinata alla libera scelta dell’ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27437/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27451/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27472/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27476/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27479/2023 del 27/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27487/2023 del 27/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →