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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16583/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina dal fallimento di una società di capitali dichiarato nel 1988, dalla successiva chiusura della procedura per riparto finale dell'attivo e dal pagamento, da parte della curatela, di imposte, sanzioni e interessi in esecuzione del piano di riparto. Dopo la chiusura del fallimento veniva chiesto il rimborso di sanzioni e interessi pagati, assumendo che non fossero dovuti in base alla normativa invocata; l'Ufficio negava il rimborso e il diniego veniva prima annullato dal giudice di primo grado, poi riformato in appello. Contro la sentenza d'appello veniva proposto ricorso per revocazione, deducendo che il giudice avesse erroneamente ritenuto tardivo il deposito dell'istanza di discussione, senza considerare il malfunzionamento del sistema telematico nel giorno di scadenza. La Corte di giustizia tributaria dichiarava inammissibile la revocazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 395 c.p.c. per avere escluso che l'errore sul computo del termine e sul malfunzionamento del sistema integrasse errore di fatto revocatorio; 2) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione formulata nel giudizio di revocazione; 3) nullità per motivazione apparente e contraddittoria della sentenza di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'errore prospettato riguardava non una falsa percezione di un fatto decisivo, ma un errore di giudizio sul computo del termine e sulla valutazione della tempestività dell'istanza, quindi estraneo alla revocazione ex art. 395 c.p.c.; ha respinto il secondo motivo osservando che la questione sulla sospensione del termine era rimasta assorbita in modo improprio dalla decisione di infondatezza della revocazione, senza che fosse allegato un concreto pregiudizio; ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata consentiva di comprendere le ragioni del rigetto e raggiungeva il minimo costituzionale richiesto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    L'errore revocatorio rilevante è solo un errore di fatto, cioè una falsa percezione della realtà risultante dagli atti, non un errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento di revocazione e alle doglianze sulla mancata pronuncia sulla sospensione del termine.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali rilevanti come nullità.

  • art. 27, comma 2, del d.l. 137/2020

    Norma richiamata per il termine di deposito dell'istanza di discussione oggetto della contestazione.

  • art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini è astrattamente applicabile anche al processo tributario, ma richiede comunque una specifica istanza tempestivamente proposta.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato tra le norme processuali del giudizio tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato sia per il contenuto della sentenza tributaria sia per le censure di nullità per motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla denunciata omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con riferimento al requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

  • art. 6-bis del d.l. 328/97

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di rimborso di sanzioni e interessi, ma non oggetto di specifica decisione di legittimità nel merito sostanziale.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo già acquisito agli atti, non nella contestazione della valutazione giuridica o processuale compiuta dal giudice.
  • La deduzione di un malfunzionamento del sistema telematico o di impedimenti tecnici non trasforma di per sé un errore sul computo del termine in errore revocatorio, se la circostanza non risulta ritualmente introdotta nel processo e la censura investe in realtà il giudizio del giudice sulla tempestività dell'atto.
  • La rimessione in termini può operare anche nel processo tributario, ma richiede una specifica istanza della parte e la sua tempestiva proposizione; non è configurabile un automatismo officioso in assenza di istanza.
  • La denuncia di omessa pronuncia è infondata quando la questione sia rimasta assorbita dalla decisione sulla domanda principale e non sia allegato un concreto pregiudizio derivante dal mancato esame espresso.
  • La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non vi è nullità se il provvedimento espone in modo comprensibile le ragioni del rigetto, anche richiamando principi generali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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