Cassazione Civile, Ordinanza n. 14207/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un imprenditore, quale esecutore di un appalto pubblico per la ristrutturazione e l'ampliamento del palazzo di giustizia di un comune, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità di alcune sospensioni dei lavori e del comportamento della stazione appaltante, con conseguente condanna al pagamento di maggiori oneri e danni asseritamente derivanti dall'esecuzione dei lavori durante il normale svolgimento dell'attività giudiziaria e da ulteriori sospensioni e varianti. La Corte d'appello aveva però ritenuto, per la prima riserva, che l'impresa avesse accettato di eseguire i lavori senza sospensione dell'attività giudiziaria e, comunque, che i maggiori oneri non fossero stati specificamente allegati e provati; per le altre riserve aveva reputato legittime le sospensioni, perché collegate a eventi non prevedibili o alla necessità di svolgere le opere in periodo diverso dall'inverno, escludendo anche in questo caso la prova di un concreto pregiudizio. Il ricorrente ha quindi dedotto: violazione degli artt. 1206 e 1226 c.c. per la mancata collaborazione del committente al trasloco degli arredi; violazione degli artt. 30 d.P.R. 1063/1962, 5 e 16 r.d. 350/1895 e 246 c.p.c. in tema di durata massima delle sospensioni e incapacità a deporre di un teste; violazione dell'art. 2697 c.c. per il riparto dell'onere probatorio circa la legittimità delle varianti e l'assenza di colpa del committente; nullità della sentenza per omessa considerazione di un preteso giudicato interno sull'entità delle somme; omesso esame e omessa pronuncia sulle opere ulteriori non comprese nell'atto di sottomissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su una censura nuova e diversa rispetto alla riserva contabile e comunque non diretta contro la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che una delle rationes decidendi della sentenza d'appello non era stata censurata, che il ricorso tendeva in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e che, per le riserve in questione, trovava applicazione la disciplina del d.P.R. 554/1999 e non quella del d.P.R. 1063/1962, essendo le riserve posteriori al 13 maggio 2000. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché, una volta escluso l'an debeatur, la censura sull'entità delle somme non poteva più incidere sull'esito; ha inoltre precisato che la non contestazione non produce giudicato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva adeguatamente indicato che la questione fosse stata devoluta in appello, con violazione del principio di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere un dovere di collaborazione del committente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del danno, ma senza superare il rilievo di inammissibilità del motivo.
art. 30 d.P.R. 1063/1962
Ritenuto non applicabile alle riserve in esame, perché posteriori all'entrata in vigore del d.P.R. 554/1999.
Invocato per l'incapacità a deporre del direttore dei lavori; la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché non confrontata con una autonoma ratio decidendi non impugnata.
art. 5 r.d. 350/1895
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta del d.P.R. 554/1999.
art. 16 r.d. 350/1895
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo per le riserve oggetto di causa.
Invocato per il riparto dell'onere della prova; la Corte non ha accolto la censura, poiché ha ritenuto infondata la pretesa e comunque non applicabile la disciplina invocata.
La Corte ha precisato che il principio di non contestazione non determina giudicato, ma solo esonero dal thema probandum dei fatti non contestati.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non risultava adeguatamente devoluta la questione in appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato dal ricorrente per dedurre omesso esame di fatti decisivi, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 232 d.P.R. 554/1999
Applicato dalla Corte per stabilire il regime transitorio degli appalti in corso: per le modalità di esecuzione e le obbligazioni rileva il tempus regit actum, mentre per le riserve conta la disciplina procedimentale e la data di iscrizione.
art. 133 d.P.R. 554/1999
Indicato come disciplina applicabile alle riserve iscritte dopo il 13 maggio 2000.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Citato quale norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce un fatto nuovo non trattato nei gradi di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da più ragioni autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificare il risultato, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, ma solo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione.
- Negli appalti pubblici, per stabilire la disciplina applicabile alle riserve occorre considerare il regime transitorio della normativa sopravvenuta e la data di iscrizione della riserva, non solo la data di esecuzione del contratto.
- Una volta escluso l'an debeatur, le questioni relative alla quantificazione del danno o delle somme richieste divengono prive di interesse processuale.
- Il principio di non contestazione non determina un giudicato sul fatto non contestato, ma incide sul thema probandum, esonerando la parte dall'onere di provarlo se rimasto incontestato.
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede che il ricorrente indichi specificamente il motivo di appello trascurato, così da consentire il controllo sull'effettiva devoluzione della questione al giudice di secondo grado.
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