Cassazione Penale, Sentenza n. 27859/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Santoro era stato condannato per il delitto continuato di false comunicazioni sociali relative ai bilanci societari (anni 2015, 2016, 2017), per avere indicato un capitale sociale di euro 1.397.291,00 invece di euro 1.360.307,10 e per avere occultato crediti verso soci di euro 36.901,90 mediante iscrizione di sopravvenienze passive. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione sul carattere istantaneo del reato e conseguente prescrizione per fatti anteriori, invocando la sentenza Mattioli; 2) estinzione per prescrizione delle fattispecie riferite agli esercizi 2015 e 2016 anche tenuto conto della sospensione COVID; 3) insufficiente e illogica motivazione della sentenza di appello, con mancata risposta a censure sull elemento oggettivo e soggettivo, omissione di valutazione dell occultamento dei crediti e mancata trattazione delle norme 2621-bis e 2621-ter
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che quando la falsità riguarda voci contabili obbligatorie nei bilanci ogni bilancio annuale può integrare un reato autonomo di false comunicazioni sociali e che, se le falsità sono espressione di un medesimo disegno criminoso, può trovare applicazione la disciplina del reato continuato. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la motivazione della Corte d'appello è apparsa generica e non ha dato risposta analitica alle specifiche censure del ricorrente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio, con indicazione di chiarire le date di consumazione dei singoli reati (rilevanti anche ai fini della prescrizione) e di valutare le questioni non adeguatamente trattate. La Corte di cassazione ha inoltre richiamato la possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione ove i termini siano maturati, ma ha rimesso la verifica al giudice di rinvio in mancanza di determinazione delle date di consumazione
Norme richiamate
La Corte ha precisato che le false comunicazioni sociali riferite a voci contabili obbligatorie possono costituire reati istantanei per ciascun bilancio annuale; bilanci falsi relativi a esercizi diversi integrano condotte autonome e, se raccordate da un medesimo disegno criminoso, può applicarsi la continuazione.
Richiamato in connessione con le questioni di prescrizione contestate dal ricorrente; la Corte ha comunque respinto l'argomento principale basato su diverso quadro fattuale.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La Corte ha confermato che, se le falsità nei vari bilanci danno attuazione al medesimo disegno criminoso, si può configurare il reato continuato ai sensi di questa norma.
La Corte ha osservato che il primo comma dell'art. 158, nel testo successivamente modificato dalla legge 9/1/2019 n.3, non è applicabile ratione temporis al caso in esame; la disposizione riguarda decorrenza del termine di prescrizione nel reato continuato.
art. 2423, primo comma, cod. civ.
Rilevato come fondamento della funzione dello stato patrimoniale quale fotografia contabile dell'esercizio, e quindi della rilevanza autonoma di ciascun bilancio annuale ai fini della integrità delle comunicazioni sociali.
Indica il deposito del bilancio nella sede sociale per le SPA; la Corte ne ha richiamato la funzione ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del reato quando il bilancio costituisce il documento che incorpora la falsità.
Richiamato per le s.r.l. come norma che stabilisce la messa a disposizione dei soci del bilancio, momento considerato dalla Corte ai fini della consumazione della fattispecie quando il documento è quello che incorpora la falsità.
art. 2621-bis e art. 2621-ter cod. civ.
art. 2621-bis e art. 2621-ter cod. civ.
La Corte ha censurato la Corte d'appello per non aver dato motivata risposta alle richieste del ricorrente relative all'applicazione di queste norme, rimettendo al giudice di rinvio la necessaria valutazione.
La Corte ha ricordato che, essendo fondato il vizio di motivazione e dovendo essere rimesso il processo, essa avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'eventuale estinzione per prescrizione delle fattispecie ormai prescritte, salva la verifica concreta da parte del giudice di rinvio.
Richiamata per la modifica normativa che ha inciso sulla decorrenza del termine di prescrizione nei reati continuati e sul regime applicabile ratione temporis.
precedente Mattioli (Sez. 5, n. 191 del 19/10/2000)
Sentenza Mattioli Sez.5 n.191/2000
La Cassazione in Mattioli aveva affermato che il reato di false comunicazioni sociali è reato istantaneo quando la comunicazione è incorporata in un documento depositato; conferme verbali successive non integrano nuova violazione. La Corte nella pronuncia attuale distingue quella fattispecie dal caso di bilanci diversi falsificati in anni diversi.
precedente Di Ciano (Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018)
Sentenza Di Ciano Sez.5 n.21672/2018
Richiamata dalla Corte come supporto al principio per cui bilanci relativi ad esercizi diversi, pur rappresentando istantanee, possono integrare autonomi reati di false comunicazioni sociali e giustificare l'applicazione della continuazione se espressione del medesimo disegno criminoso.
Massime di principio
- Una falsa indicazione contabile inserita in bilanci relativi a esercizi diversi può integrare reati autonomi per ciascun esercizio; non sempre si tratta di un unico reato istantaneo riferibile alla prima comunicazione.
- Se le falsità nei bilanci successivi sono attuazione dello stesso disegno criminoso, può trovare applicazione la disciplina del reato continuato (art. 81 cod. pen.), con conseguenze sulla determinazione della pena ma non automaticamente sulla estinzione della singola fattispecie.
- La consumazione del reato scritto di false comunicazioni sociali si misura con il momento in cui il bilancio viene depositato o messo a disposizione dei soci secondo le norme societarie; per la prescrizione è quindi cruciale individuare la data effettiva di deposito/messa a disposizione, non la sola chiusura dell esercizio.
- In appello il giudice ha l obbligo di motivare puntualmente e analiticamente sulle censure rilevanti anche se riproposte: un rinvio generico alla motivazione di primo grado può determinare annullamento per vizio di motivazione.
- Se la corte di cassazione rileva carenze motivazionali che impediscono la verifica degli effetti sulla prescrizione o su norme speciali, può annullare con rinvio e disporre che il giudice di merito chiarisca le date di consumazione, valuti l eventuale prescrizione e si pronunci sulle norme speciali invocate.
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