Cassazione Civile, Ordinanza n. 28794/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati da una compagnia aerea con una lavoratrice addetta alle mansioni di personale navigante di cabina. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 30 maggio 2010, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avrebbe deciso in modo contrastante con i documenti e le deduzioni difensive, nel valutare il rispetto della disciplina percentuale dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001; 2) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., per non avere il giudice d'appello disposto una consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare l'esattezza dei dati aziendali sul superamento o meno del limite percentuale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che fosse la lavoratrice a dover provare che al momento dell'assunzione la società avesse già superato la percentuale massima consentita per i contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, affermando che la prova del rispetto della clausola di contingentamento grava interamente sul datore di lavoro; ha giudicato infondato il primo motivo, osservando che la corte d'appello aveva applicato correttamente il principio per cui il confronto deve avvenire tra dati omogenei e che, ai fini dell'art. 2 d.lgs. n. 368/2001, occorre riguardare i contratti a termine stipulati nel periodo considerato, non il mero numero dei lavoratori in forza mese per mese; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che il suo mancato utilizzo non è sindacabile nei termini prospettati. La soccombenza della ricorrente ha comportato anche la condanna al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Invocato come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
Invocato come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio; la nomina del consulente resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella gestione dell'istruzione.
La prova dell'osservanza della clausola di contingentamento nei contratti a termine grava integralmente sul datore di lavoro.
Ai fini del limite percentuale, vanno comparati dati omogenei e occorre avere riguardo ai contratti a termine stipulati nel periodo scrutinato, non al solo numero di lavoratori a termine in servizio mese per mese.
Base legale dell'indennità risarcitoria liquidata in favore della lavoratrice.
In caso di definizione del giudizio di legittimità conforme alla proposta, trova applicazione la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dei contratti a termine soggetti a clausola di contingentamento, l'onere di provare il rispetto della percentuale massima di assunzioni grava sul datore di lavoro, poiché si tratta di un elemento che giustifica l'apposizione del termine.
- Ai fini del controllo del limite percentuale previsto dalla disciplina dei contratti a termine, i dati da confrontare devono essere omogenei e il raffronto va effettuato sui contratti a termine stipulati nel periodo di riferimento, non sul mero numero dei lavoratori a termine presenti mese per mese in azienda.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé violazione di legge, poiché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il relativo diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
- Quando il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta del consigliere relatore e il ricorso è rigettato, può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre alle conseguenze in tema di contributo unificato.
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